Da circa tre anni ho perso qualsiasi contatto con mia moglie dopo che che è andata via di casa lasciando me e i nostri tre figli minori. Dopo qualche giorno ho denunciato il fatto ai carabinieri, sono intervenuti i servizi sociali e dopo varie vicissitudini, per farla breve - anche se cosí non è stato - il tribunale dei minori di Roma ha constatato il disinteresse della madre e ha dato a me la tutela esclusiva. Volevo sapere se a questo punto posso usufruire del divorzio breve anche non avendo mai richiesto la separazione per il fatto che lei ha abbandonato la casa da tre anni.
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Gent.mo Giuseppe,
purtroppo la separazione giudiziale o consensuale è sempre necessaria per addivenire al divorzio. In considerazione della Sua particolare situazione, tuttavia, ritengo possa essere ottenuta in tempi brevi e con addebito a sua moglie. In seguito, trascorsi 6 mesi, se riesce a rintracciarla e a trovare un accordo per una separazione consensuale, o dopo un anno in caso di separazione giudiziale, per mancato accordo o qualora dovesse risultare ancora irreperibile, potrà ottenere il divorzio. Consideri anche che i termini, 6 mesi o 1 anno, si calcolano a partire dalla prima (e tendenzialmente unica) udienza presidenziale, nel caso della separazione consensuale o dalla notifica del ricorso nel caso di separazione giudiziale.
Cordialità
Buonasera sig. Giuseppe,
Il nostro ordinamento prevede assolutamente e sempre prima la separazione legale tra i coniugi e poi il divorzio. Ciò anche con la nuova normativa in materia di separazioni e divorzi brevi.
Non esiti a contattare il mio studio per maggiori approfondimenti e per una consulenza legale su come tutelare i suoi interessi.
Cordiali saluti.
Gent.mo signore,
potrà procedere a richiedere la separazione con addebito a sua moglie per abbandono del tetto coniugale e successivamente il divorzio giudiziale breve.
Se decidesse di procedere in tal senso ci contatti.
Divorzio breve significa solo che il termine dalla separazione si è ridotto a 6 mesi, in caso di consensuale, 1 anno se giudiziale, ma deve sempre procedere prima con la richiesta di separazione
Resto a disposizione
Salve, da quanto ho capito Lei non è ancora separato. Prima si separa e poi chiede il divorzio,- breve- .
Per la separazione, nel suo caso occorre un avvocato.
Saluti avv. Daniela Parrini
Gentilissimo Giuseppe,
puo' senz'altro avvalersi dei termini del c.d divorzio breve ma preliminarmente deve avviare la procedura di separazione personale. DecorsI 6 (6) mesi dalla data di udienza presidenziale, se separazione consensuale oppure 1 (uno) anno dalla predetta data se separazione giudiziale (ndr divenuta definitiva la sentenza di sepstazione personale giudiziale) potra' inoltrare la pratica di divorzio.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
Egregio Sig. Giuseppe,
Le chiarisco che la legge sul c.d. divorzio breve, ha solo accorciato i tempi per presentare la domanda di divorzio dopo la separazione legale.
Quindi è prima necessario separarsi legalmente e poi, dopo 6 mesi se la separazione e consensuale oppure dopo 1 anno se la separazione è giudiziale, si può presentare domanda di divorzio.
Le consiglio di tentare di rintracciare Sua moglie, per prospettarle una separazione consensuale che è più veloce e meno dispendiosa.
Sono a Sua disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
mi dispiace anzitutto per l'accaduto. Lei può avvalersi della legge sul divorzio breve nel senso che deve prima separarsi e poi - dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale oppure dopo un anno dalla prima udienza (c.d. presidenziale) in caso di separazione giudiziale - potrà chiedere il divorzio.
Ovviamente laddove Sua moglie risultasse ancora irreperibile e non comparisse innanzi il Tribunale, tale fatto non può ostacolare la Sua domanda di separazione. Ma l'addebito di colpa a sua moglie è scontato, per come mi riferisce i fatti.
Le consiglio di fare un ultimo tentativo di rintracciare la Sua consorte, prima di procedere in giudizio, per prospettarle la soluzione, meno dispendiosa e più breve, della separazione consensuale.
Il mio studio si mette a Sua disposizione per ogni necessità.
Gent. Sig.e,
deve prima separarsi e poi - dopo 6 mesi in caso di consensuale o dopo un anno dalla prima udienza (c.d. presidenziale) in caso di separazione giudiziale - potrà chiedere il divorzio.
Sottolineo che il fatto che Sua miglia risulti irreperibile o possa non comparire innanzi il Tribunale non può ostacolare la Sua domanda di separazione.
Le segnalo che il mio Studio si occupa da anni esclusivamente di Diritto di Famiglia e Minorile.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, province)
Buongiorno la legge sul divorzio breve ha semplicemente accorciato i tempi per richiedere il divorzio (6 mesi da separazione consensuale e 1 anno da separazione giudiziale) per il resto è rimasto invariato. Quindi, prima bisogna presentare ricorso per ottenere la separazione dopo di che si può pensare al divorzio. Resto a disposizione. Cordiali saluti avv Michela parzani
Buongiorno, in primo luogo dovrà instaurare giudizio per separazione. Se Sua moglie non si presenta o presentandosi contesta le Sue richieste, purtroppo diventera giudiziale ed occorrerà un po' più di tempo per ottenere successivamente il divorzio. Ovviamente potrà beneficiare dei tempi della nuova legge sul cosiddetto divorzio breve.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Studio legale Vizzolesi
Buongiorno Signor Giuseppe.
No, Lei non può ancora usufruire del divorzio breve in quanto prima deve chiedere ed ottenere la separazione da Sua moglie e, successivamente, potrà ottenere il divorzio breve; infatti la nuova normativa che ha contemplato il cd. divorzio breve prevede la riduzione dei termini per ottenere il divorzio dal momento della separazione (6 mesi in caso di separazione consensuale e al massimo 1 anno in caso di separazione giudiziale) e lo scioglimento della comunione dei beni nel momento in cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale (mentre prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione).
E', in ogni caso, necessario "procedere prima con la separazione dei coniugi (consensuale: in caso di concorde volontà di separarsi e di accordo per le condizioni di separazione - più veloce e più economica; giudiziale: nel caso in cui uno dei due coniugi non intenda separarsi oppure nel caso di disaccordo per quanto riguarda le condizioni di separazione - con tempistiche decisamente più lunghe ed economicamente più gravosa).
Resto a disposizione in caso di ulteriori necessità e/o chiarimenti ed invio distinti saluti.
Avv. stab. Rossana Delbarba
Egr. Sig. Giuseppe.
Attualmente deve comunque passare per la separazione. A quanto racconta probabilmente dovrà essere una separazione giudiziale, ma considerato il disinteresse di sua moglie probabilmente potrebbe essere un giudizio abbastanza breve. Successivamente potrà usufruire delle nuove tempistiche per richiedere anche il divorzio.