Salve, lavoro come psiccologo dirigente in un ospedale privato pavese. Ho avuto un brutto incidente due anni fa e da allora cammino male. Da quanto sono tornata al lavoro è stata guerra contro di me. Prima mi hanno chiesto in separata sede di dimettermi. Poi mi hanno fissato degli obiettivi irragiungibili che nonn riesco a soddisfare. Ho ricevuto un'ammonizione scritta perchè uscivo a fumare nel girdino dell'ospedale, poi una multa perchè ero pocco produttiva nel novembre 2018, poi una sospensione dal servizio perchè una paziente psichiatrica si era lamentata che le sedute di psicoterapia erano troppo corte. Attualmente di nuovo mi hanno chiesto di indicare la mia produttivita che è ben al di sotto del previsto. Faccio psicodiagnosi a pazienti ricoverati e dovrei visitare pazienti esterni. Ho risposto con una mail indicando il numero di pazienti ricoverati ai quali ho effettuto psicodiagnosi, indicando come alcune richieste di psicodiagnosi attualmente sono nominali (c'è il nome di alcune mie colleghe che li devono vedere) e quindi io non posso vederli ed indicando che non ritengo di essere responsabile del fatto che il centro unico di prenotazione (CUP) non prenoti pazienti a nome mio :
sono sempre più preoccupata.
Posso essere licenziata?
Aspetto una vostra cortese risposta.
Maria teresa
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Gentile Maria Teresa,
il caso che espone sembra ravvisare gli estremi del "mobbing" sul posto di lavoro.
Si affidi ad un legale onde valutare la migliore strategia a sua difesa.
Resto in attesa di fornirle ulteriore assistenza.
Cordiali saluti.
Avv. Claudia Verlezza
Gentile dottoressa il licenziamento intimato per scarso rendimento è illegittimo senza dimostrazione di aver prima accertato la sopravvenuta “inidoneità psicofisica del lavoratore ” mediante documentazione specifica che attesti tale inidoneità e dopo aver eseguito un iter procedimentale diretto a tale accertamento, nonché senza aver cercato mansioni alternative, equivalenti e compatibili con le residue capacità lavorative.
Nello specifico le Sue mansioni intellettuali di psicodiagnostica non pare possano avere un nocumento dalla sopravvenuta Sua camminata poco lineare o spedita a causa della malattia che l’ha colpita, né possono valutarsi in termini esclusivamente quantitativi.
Al contrario, le continue, ossessive richieste datoriali comportanti vessazioni, persecuzioni intenzionali, ad ogni modo lesivi dei valori di dignità della personalità umana e professionale fino a convincere il lavoratore della sua inidoneità professionale, che arrecano quindi offesa alla sua dignità ovvero alla sua integrità psico-fisica fino al punto di mettere in pericolo il suo impiego con conseguente stato psico-fisio patologico, può integrare la fattispecie del mobbing aziendale ed il reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis cp: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura..”.
Cordialmente , Studio legale Chiera.