Posso far togliere al mio ex marito la patria podestà sul figlio?
Inviata da Lisa. 22 mag 2014
Il mio ex marito non si occupa e non vede più da anni del figlio che abbiamo adottato insieme, quando eravamo ancora sposati. Mai dato assegni di mantenimento o altro in termini nè affettivi nè economici.
Il bambino (8 anni) non lo riconosce neanche più. Posso chiedere gli sia tolta la patria podestà e il cognome quindi?
Il desiderio è tutelare il bambino da dolori ulteriori. Penso che non sentire il peso di portare il cognome di chi non lo vuole possa aiutarlo a superare l'abbandono.
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Gentile Signora, la declaratoria di decadenza della potestà (responsabilità) genitoriale è ammessa quando uno dei genitori risulti inadempiente agli obblighi di cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli.
Nel Suo caso occorrerà fornire al Tribunale dei minori adeguata prova delle suddette inadempienze.
La decadenza della potestà (oggi c.d. responsabilità) genitoriale non esclude l'obbligo del genitore decaduto al mantenimento in quanto permane lo status di figlio adottivo e pertanto conserva il cognome del padre adottivo in quanto l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 299 c.c..
Sono disponibile ad approfondire il Suo caso, se vuole mi può contattare privatamente
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Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità (già potestà) quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla potestà medesima (mantenimento, educazione e istruzione). Il Suo caso potrebbe ricadere in tale previsione normativa.
A Sua disposizione.
Avv. M. F. Tenuta
Cara Lisa,
la questione è molto delicata e meriterebbe un approfondimento adeguato, soprattutto per meglio tutelare il bambino che già nella sua giovane vita ha avuto la sua dose di difficoltà.
In linea generale, posso dirle che la declaratoria di decadenza della “potestà genitoriale”, che oggi si chiama “responsabilità genitoriale”, è ammessa quando uno dei genitori risulti gravemente inadempiente agli obblighi di cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli, spetta al Tribunale per i minorenni valutare le se prove fornite sono adeguate a sostenere una decisione di questo tipo.
Una volta riconosciuta, tuttavia, la decadenza della responsabilità genitoriale, il padre avrà comunque l'obbligo di mantenimento del bambino, per il quale permane lo status di figlio in quanto l'adozione è stata compiuta da voi due quando eravate ancora sposati ai sensi dell'art. 299 c.c.. e conserva anche il cognome, per la perdita del quale è necessario un procedimento ulteriore.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordialmente
Io ho tre figli con lui ed è un anno e mezzo che non passa nulla ai miei figli come mi posso tutelare
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Buonasera, certo che può chiede la declaratoria di perdita della potestà di suo marito, ma ciò non determina automaticamente la perdita del cognome che richiede una procedura ulteriore.
Resto a disposizione.
Non Le è consentito togliere la potestà genitoriale. Ciò può essere eventualmente effettuato dal Tribunale dei minori. Ella, invece, potrà rivolgersi a tale Tribunale per ottenere l'obbligo a carico del padre adottivo di mantenere il figlio. Sarà poi il Tribunale a valutare l'opportunità di revocare la potestà.
A disposizione per quant'altro possa occorrerLe invio cordiali saluit.
Avv. Alessandro Caretta
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La potestà genitoriale non può essere revocata a meno che non sia il Tribunale dei minori a decidere in tal senso. Occorrerebbe, quindi, che Ella si rivolgessere al Tribunale esponendo il caso: sicuramente verrà ordinato al padre adottivo di provvedere al mantenimento del figlio.
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Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essi inerenti ex art. 330 c.c.
Occorre fare ricorso adeguatamente motivato.
Saluto cordialmente.
La patria potestà viene tolta solo in casi gravi. Nel suo caso, che però andrebbe ovviamente approfondito meglio da un avvocato, non mi sembra che ciò sia possibile.
Cordiali saluti.
Avv. Luigi Cardillo
Ritengo che per una risposta completa occorra conoscere meglio la situazione. In ogni caso la normativa prevede interventi sulla potestà genitoriale, oggi chiamata responsabilità, in casi piuttosto gravi e seri, prevedenti, ad esempio, delle violenze fisiche o psicologiche. Non è comunque escluso che un esperto possa valutare se vi sono detti estremi nel caso concreto. Nel caso, occorre poi rivolgersi al Tribunale di Minori competente per territorio. Saluti
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Innanzitutto non si parla più di "patria potestà" e neppure di "potestà genitoriale" ma di "responsabilità genitoriale".
Se il disinteresse del padre del bambino è totale e sono assenti frequentazioni potrebbe essere che effettivamente sia messa in discussione la responsabilità genitoriale del padre. Bisogna proporre ricorso in tribunale molto ben circostanziato.
Cordiali saluti
avv. Marco Rigoni
Gentile Sig.ra ricorrendone le condizioni sì ma occorre esaminare concretamente il suo caso specifico, se lo ritiene può contattarmi privatamente tramite il portale
cordiali saluti,
Avv. Giovanni Alcini
Gentile sig.ra Luisa, la questione appare coinvolgere più aspetti degni di considerazione e di approfondimento in quanto viene coinvolto un minore.Se avrà piacere sarò ben lieto di riceverla e di parlarne insieme. Rimango a disposione ed in attesa di un Suo riscontro
Cordiali saluti
Avv. Giovanni Longo
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