Posso far togliere la patria potestà?

Inviata da sonia. 26 nov 2014

Buonasera, ho una figlia di 8 anni, io e il padre eravamo conviventi e ci siamo lasciati quando la bambina aveva 16 mesi. Da quel momento lui si è sempre disinteressato della figlia, in certi periodi è sparito completamente per mesi, senza fare nemmeno una telefonata, in altri ha fatto visite bisettimanali. Da settembre è sparito per la terza volta. La bambina soffre molto per l'abbandono, e io non sono nemmeno libera di portarla da una psicologa per farla aiutare a non sentirsi rifiutata, perché serve la firma del padre. In questi anni, solo raramente ha dato un contributo economico. Alla luce di quanto sopra è possibile togliere la patria potestà? Sarebbe possibile anche cambiare il cognome?

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Buon giorno signora,
la sua domanda è complessa, ma tecnicamente è possibile.
Più facile è però ottenere l'affidamento esclusivo della bambina, sostanzialmente facendo perdere al padre i suoi diritti in merito sia alle decisioni ordinarie (da cui si fatto si è già autoescluso), sia a quelle fondamentali per la vita e la crescita della figlia. Se ha bisogno di chiarimenti mi contatti, trovando i miei recapiti su questo sito o anche su un motore di ricerca. Io lavoro sia a Bologna che a Modena. Avv. Federico Brausi

Avv. Federico Brausi Avvocato a Bologna

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Dalla Sua descrizione dei fatti , risultano tutti i requisiti indispensabili per tale ricorso . È competente il tribunale per i minorenni .

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La teorica possibilità di far decadere il padre di Sua figlia dalla potestà genitoriale esiste, ma, considerato anche il fatto che Lei stessa riconosce che Sua figlia non vuole allontanare il padre, ma, al contrario, lo vorrebbe più vicino, dal punto di vista pratico è senz'altro preferibile che Lei richieda l'affidamento escluisivo di Sua figlia con oneri a carico del padre.

Studio Legale Avv. Emidio Speranza Avvocato a Ascoli Piceno

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Buongiorno signora Sonia,
sarebbe possibile togliere la patria potestà, ma Le consiglio di chiedere l'affido esclusivo della bimba.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei migliori saluti.
Avv. Monia Ferrari del Foro di Cremona

Studio Legale Avv. Monia Ferrari Avvocato a Cremona

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Sarebbe opportuno valutare meglio la situazione, esaminando bene i fatti, tuttavia è possibile presentare un ricorso in tale senso, per quanto le valutazioni e decisioni del caso spettano al Tribunale dei minori, e tutto viene deciso in funzione di ciò che è meglio per la minore. Più percorribile e con risultato positivo la richiesta di affidamento esclusivo in capo a lei, che le consentirebbe di muoversi un po' meglio anche senza l'autorizzazione del padre. Resto a disposizione. Saluti

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Il concetto di "paria potestà" e di "potestà genitoriale" sono sostituiti dal più corretto "responsabilità genitoriale".
La decadenza dalla responsabilità genitoriale la si può chiedere al Tribunale per i minorenni in presenza di coportamenti gravi da parte del genitore.
Vanno dimostrati fatti e situazioni in sede processuale che non sempre è facile dimostrare.
Non escludo che nel Suo caso vi sia questa possibilità ma ciò richiede attenta valutazione.
Certamente più facile è ottenere un provvedimento di affidamento esclusivo con onere a carico dell'altro genitore di contribuire al mantenimento.
Cordiali saluti
Avv. Marco Rigoni

Studio Avvocato Marco Rigoni Avvocato a Brescia

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Gent.ma Sig.ra,
la decadenza della potestà genitoriale è la perdita, da parte di uno o di entrambi i genitori, di tale potere. Può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Tale pregiudizio può essere morale o materiale e non solo di natura patrimoniale.
Oltre alla vera e propria decadenza della potestà genitoriale, cioè la perdita completa, esistono anche semplici limitazioni alla stessa, disciplinate dagli articoli 333 e 334 del codice civile.Il procedimento si attiva mediante ricorso al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore.
Si svolge con il rito della Camera di Consiglio e l'udienza avviene in contraddittorio, cioè i genitori, o le altre parti ammesse, potranno essere sentiti separatamente con la possibilità di controdedurre le dichiarazioni rese da ciascuno. La fase istruttoria può avvenire anche ascoltando operatori sociali, sanitari e scolastici, testimoni o informatori indicati dalle parti ovvero individuati dal Giudice, affinchè riferiscano sul comportamento del genitore.Il procedimento di decadenza può essere azionato da uno dei genitori contro l'altro, dai parenti o dal Pubblico Ministero.
Alla luce di quanto esposto direi che con ogni probabilità ci siano tutti i presupposti per attivare la procedura, anche se dovrei miglio conoscere ed approfondire la situazione.
Cordialità.
Avv. Petrelli Mariagrazia

Avv. Mariagrazia Petrelli Avvocato a Bologna

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Buongiorno, grazie per la Sua domanda. Sì è possibile ottenere l'affido esclusivo in presenza del disinteressamento del padre. Non è possibile ottenere il cambio del cognome a meno che la bimba venga adottata ad esempio dal suo nuovo marito. Per quanto riguarda la psicologa mi chiedo come sia possibile necessitare dell'assenso del padre in una situazione in cui proprio il padre è la causa della sofferenza della bimba.
Se vuole mi contatti privatamente troverà i miei numeri sul mio sito web. Buona giornata. Avv. Giulia Gasparini

Studio Legale Avvocato Giulia Gasparini Avvocato a Carpi

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Gent.ma Sig.ra Sonia,
nell'esclusivo interesse di Sua figlia può richiedere al Tribunale dei Minori la decadenza dalla potestà genitoriale del padre, dimostrando che il comportamento tenuto dal padre è gravemente lesivo per la crescita psicofisica di Sua figlia.
Riguardo alla richiesta di poter modificare il cognome, il Giudice valuterà le Sue motivazioni , anche se a mio giudizio trovo questa richiesta ancora più dannosa per Sua figlia, alla quale non può cancellare la figura del padre anche se poco presente.
Cordiali saluti.
Avv. Alessandra degli Atti

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