Posso fare l'instanza per la pena sospesa??
Io ho fatto il patteggiamento di 3 anni e dopo la cassazione mi rimangono piu o meno 2 anni di pena ...si puo chiedere la pena sospesa
Io ho fatto il patteggiamento di 3 anni e dopo la cassazione mi rimangono piu o meno 2 anni di pena ...si puo chiedere la pena sospesa
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Gentile Mario,
Non ho capito se lei ha fatto la richiesta di sospensione condizionale della pena in appello che dunque potrebbe essere posta al vaglio della Cassazione oppure no, altrimenti una valutazione nel merito dalla corte di cassazione non è possibile.
La sospensione condizionale della pena è un istituto che, in un certo senso, mette alla prova l'imputato per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la “prova” è superata, il reato è estinto ed è una valutazione di meritevolezza.
Avv. Marina Ligrani
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Gentile Mario,
non specifica per quale reato è stato condannato. In ogni caso, in considerazione dell'entità della pena che le è stata inflitta, immagino che sia un reato comune, non ostativo (cioé rientrante tra quelli ex art. 4 bis L. 354/75.
L'art. 656, quinto comma, c.p.p., prevede che si possa chiedere la sospensione condizionale della pena se quella da espiare non è superiore a tre anni, come nel suo caso.
Per tali motivi, concludo nel dirLe che non mi pare di ravvisare alcun ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena. Sperando di esserLe stata utile, saluto cordialmente.
Avv. Adele Manno - Catanzaro
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Gentile Mario
non ho capito se lei faccia riferimento alla eventuale richiesta nel giudizio in Cassazione della sospensione condizionale della pena, ad ogni modo se così fosse nel caso in cui lei l'abbia richiesto con l’atto di appello ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata potrebbe essere annullata in parte qua con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, soprattutto con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., circa la concedibilità o meno all’imputato dei benefici richiesti..La sospensione condizionale della pena è un istituto che, in un certo senso, mette alla prova l'imputato per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la “prova” è superata, il reato è estinto.
Dunque un giudice di legittimità non può decidere nel merito.
avv. Marina Ligrani
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