Posso toglie la potestà genitoriale al mio ex marito?

Inviata da Chiara. 23 nov 2016 Affidamento esclusivo

Buonasera volevo sapere se posso togliere la potestà al mio ex marito perché da quando eravamo sposati ha avuto comportamenti violenti ( è diabetico mellito 1) la bambina infatti non vuole nemmeno ne sentirlo ne vederlo. Inoltre l Inps ha attestato che soffre di "disturbo esplosivo di severa entità". A me manda sempre messaggi minatori e molto spesso quando vede la bambina offende me davanti a lei e mi urla. Mia figlia continua a dirmi che non lo vuole come padre. Come devo fare?

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Gentile Chiara,
sono due i presupposti previsti dalla normativa per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
La casistica giurisprudenziale, in relazione al primo presupposto, è molto variegata e si sono ritenuti sussistere gli estremi per la decadenza dalla potestà in presenza di: comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso.
Riteniamo, quindi, che la richiesta, se ben argomentata e supportata da prove, abbia buone probabilità di poter trovare accoglimento da parte del Giudice.
Restiamo a Sua disposizione.
I migliori saluti.
Studio Legale Giaccardi-Laurino (Torino)

Studio legale Giaccardi-Laurino Avvocato a Torino

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La competenza a decidere sulle domande finalizzate alla decadenza della responsabilità genitoriale appartiene esclusivamente al Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale Ordinario è competente invece sull’affidamento dei minori nei casi in cui si tratta di individuare quale dei 2 genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio.

Nello specifico, a seconda della gravità della condotta assunta dal genitore – nel suo caso: il suo ex marito -, il Tribunale per i Minorenni stabilisce se imporre la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale. Secondo l’articolo 330 del Codice Civile, la decadenza può essere dichiarata nel caso in cui un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, quando non siano rispettati i precetti normativi relativi al diritto dei figli al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, quando il genitore si sottragga all’obbligo di assistenza e mantenimento del figlio o ancora in caso di abbandono del minore o di abuso dei relativi poteri da parte del genitore che arreca pregiudizio, morale o materiale, al figlio.

Affinché si arrivi a una pronuncia di decadenza, è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al figlio e che il provvedimento di decadenza corrisponda effettivamente all’interesse del minore.

Dal punto di vista procedurale, l’udienza dovrà sempre svolgersi in contraddittorio e l’istruzione della procedura dovrà avvenire ascoltando una serie di esperti – come operatori sociali, sanitari e scolastici -, testimoni e informatori indicati da una delle parti o dal Giudice.

In caso di eventuale provvedimento di decadenza, il genitore “decaduto” non è esentato dall’obbligo di mantenimento del figlio, è obbligato a seguire le indicazioni del Giudice minorile e il suo comportamento sarà soggetto a controllo.

Nella speranza di essere stato esauriente, le auguro buona fortuna

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Gentile signora Chiara,la richiesta puo' essere accolta solo in casi molto particolari,in quanto di norma il rapporto genitoriale non puo' essere reciso ed i minori hanno diritto ad avere una figura genitoriale paterna;tuttavia,con una idonea consulenza psicologica,nel Suo caso potrebbe esperire un tentativo.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno Signora,
I comportamenti del Suo ex marito sono sicuramente gravi e potrebbero giustificare una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale. Le evidenzio però che, prima di pronunciarsi in tal senso, il Tribunale compie indagini attraverso i Servizi Sociali ed eventualmente attraverso una consulenza psicologica che dispone d'ufficio e, soltanto nel caso in cui detti accertamenti dimostrino la fondatezza della domanda, questa sarà accolta.
Resto a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e La saluto cordialmente.
Avv. Rossana Merlo - Torino

Avv. Rossana Merlo Avvocato a Torino

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