Posso vendere la mia quota di proprietà?
Buonasera,
sono proprietario del 50 % di un appartamento assegnato dal giudice alla mia ex. Posso vendere la mia quota informando il dovuto all'eventuale acquirente?
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Egregio Sig. Ciro,
certamente potrà vendere la sua quota di proprietà dell'immobile.
Tenga presente che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente il quale non potrà entrare in possesso dell'immobile.
Se il provvedimento è stato trascrittto sarà opponibile fino alla revoca giudiziale dell'asegnazione.
Se non è stato trascritto, il provvedimento sarà obbonibile al terzo acquirente entro il limite temporale di nove anni.
Non sussite diritto di prelazione dell'altro coniuge sulla quota di sua proprietà.
Dovrà, infine, comunicare all'acquirente che l'immobile è occupato dai suoi familiari in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale.
Cordiali saluti.
Avv. Pietro Gianluca Di Stefano
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Buongiorno.
Confermo, come già scritto dai Colleghi, la possibilità di alienazione della Sua quota e il permanere del diritto di assegnazione della casa in capo alla Sua ex moglie, nonostante l'alienazione. La differenza tra assegnazione trascritta e non trascritta è già stata illustrata da chi mi ha preceduta.
Aggiungo un'informazione che può essere utile: il vincolo dell'assegnazione può essere fatto decadere, oltre che da Lei con un'azione di modifica delle condizioni di divorzio, anche dal terzo acquisente, in base ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione, attraverso un'azione di accertamento, che verificato il venire meno dei presupposti necessari ai fini dell'assegnazione (ad esempio per la cessata convivenza della madre con i figli o per la sopraggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni conviventi) ne disponga la revoca.
Le consiglio di rivolgersi ad uno Studio specializzato in Diritto di Famiglia per ogni più approfondita e utile valutazione.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini
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Egregio Sig. Ciro,
Lei può vendere la Sua quota di proprietà della casa coniugale assegnata alla Sua ex moglie.
Tenga, però, presente che se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, questo è opponibile al terzo acquirente.
Nel caso in cui non vi è stata trascrizione, l'assegnazione è opponibile al terzo acquirente per un periodo di 9 anni.
Le segnalo, inoltre, che l'altro comproprietario ha un diritto di prelazione sull'acquisto della quota da lei messa in vendita, a parità di prezzo offerto.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
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Buongiorno Signor Ciro.
Certo, Lei può tentare di vendere la Sua quota del 50% di proprietà dell'appartamento assegnato dal Giudice alla Sua ex.
Dovrà, però, dapprima verificare se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto o meno presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e, successivamente, rendere edotto l'acquirente della situazione di assegnazione dell'immobile alla Sua ex moglie e di tutto ciò che ne consegue.
In particolare, dovrà segnalare all'acquirente che sta comprando un immobile occupato e, pertanto, ne acquista la proprietà ma non può entrare in possesso dell'immobile.
Inoltre dovrà precisargli che se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, egli non potrà utilizzare l'immobile per un periodo di nove anni. Se invece, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è stato trascritto presso la Conservatoria, prima dell'atto di vendita dell'immobile a terzi, potrà rischiare di non potere utilizzare l'immobile anche oltre i nove anni.
Distinti saluti
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
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Potenzialmente si, ma deve anche avvisare il comproprietario della sua intenzione, in ogni caso l'assegnazione della casa non viene meno, e chi acquista deve rispettarla
Resto a disposizione
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Egr. Ciro
in line adi massima lei può vendere la sua quota informando di tutto l'acquirente.. Consideri tuttavia che la Corte di Cassazione ha stabilito che se il marito proprietario dell'immobile decide di venderlo a terzi, la moglie ed i figli non corrono il rischio di dover andar via di casa perché il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e' opponibile anche oltre i nove anni.
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Buonasera Ciro,
fermo restando che ritengo sia piuttosto arduo che Lei possa reperire un acquirente disponibile ad acquistare una quota di comproprieta', deve tuttavia altresi tener di conto che se la casa familiare, come Lei afferma, e' oggetto di assegnazione a favore di Sua moglie in sede di separazione o di divorzio (per la presenza di figlio/i minori o figli maggiorenni non indipendenti economicamente), tale diritto di assegnazione, se trascritto, e' opponibile nei confronti dei terzi acquirenti e, se non fosse stato trascritto, e' comunque opponibile nei confronti dei terzi nei limiti di un novennio.
Intanto potrebbe verificare la trascrizione o meno del diritto di assegnazione della casa familiare, facendo una visura ipotecaria presso l'Agenzia del Territorio della Sua citta'.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
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