Buonasera,
vorrei un'informazione riguardante un atto di compravendita sottoscritto fra privati e registrato all'Agenzia delle Entrate senza trascrizione.
In questo caso, io che sono il compratore, ho versato al venditore una caparra confirmatoria di euro 10.000, di cui, 3000 in contanti all'atto della stipula e i successivi 7000 tramite bonifico bancario.
Vorrei sapere, in caso di inadempienza da parte del venditore ad effettuare il rogito nei termini previsti, quali azioni legali posso avanzare e se posso avanzare per far valere i miei diritti? E' obbligatoriamente necessaria una trascrizione dell'atto di compravendita ?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta,
cordiali saluti
Mario
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In caso di inadempienza del venditore potrà decidere se recedere a sua volta dal contratto preliminare chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata oppure agire per l'esecuzione forzata del preliminare ed ottenere dal Tribunale una sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà. Non è necessario trascrivere il contratto preliminare, bensì la domanda giudiziale che instaurerà in Tribunale.
A disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.
Avv. Paolo Pedretti - Brescia
Il preliminare è un accordo consensuale ad effetti obbligatori. Le parti si impegnano così a porre in essere in futuro un contratto definitivo , quindi si assumono un vero e proprio obbligo. Qualora una delle parte non dovesse aderire a tale obbligo l'altra parte interessata all'adempimento può agire ex art 2932 c.c.c per ottenere una sentenza sostitutiva dell'adempimento, sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso.
Egregio Sig. Mario,concordo con i Colleghi ma la trascrizione del preliminare la garantirebbe da eventuali fraudolenta vendite a terzi.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
In linea di principio l'inadempienza del venditore nella vendita comporta, quale conseguenza, l'obbligo alla restituzione del doppio della caparra depositata. Quanto all'ipotesi di specie, occorrerebbe valutare se il termine entro cui eseguire il rogito debba intendersi un termine essenziale per farne conseguire l'inadempienza ipotizzata. Quanto alla trascrizione del preliminare, non vi è l'obbligo di procedere a tale incombenza al fine di far valere ogni diritto inerente al contratto che rimane comunque vincolante tra le parti.
A disposizione per ogni chiarimento invio distinti saluti.
Avv. Giovanni Bevilacqua