Buongiorno, in data 10/01/2020, ho ricevuto lettera raccomandata da parte di un ente esattore comunale. Mi si chiedeva di pagare tassa passo carraio dell'anno 2014, prima di tale comunicazione non avevo mai ricevuto nessun avviso o altra richiesta. Alche mi reco al su detto ufficio per chiarimenti, anche perchè sono passati 6 anni e al mio avviso dopo 5 anni c'è la prescrizione. L'impiegato dell'ufficio recupero credito mi dice che loro hanno inviato tale comunicazione in posta a dicembre 2019, poca conta che io abbia ricevuto tale comunicazione solo a gennaio 2020. Chi ha ragione? Tale debito è prescritto? Per la prescrizione vale la data in cui hanno inviato ho quella in cui ho ricevuto la comunicazione? Grazie
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Gli uffici dei tributi non riconoscono la prescrizione di ufficio, ma l'atto per poter essere dichiarato prescritto deve essere impugnato dinanzi al Giudice competente, il quale dichiarerà la prescrizione e, dunque, la decadenza dell'ente impositore di richiedere quella somma.
Resto a disposizione ed un cordiale saluto
Avv. Federico Bocchini
Buongiorno,
per far valere la prescrizione deve guardarsi al termine della notifica che si perfezione, per chi notifica (Comune) al momento della consegna del plico alle poste, mentre per il destinatrio, nel momento in cui la riceve.
Pertanto, se la spedizione è partita a dicembre 2019 il Comune ha rispettato i termini della prescrizione.
Per qualsiasi ulteriore informazione può contattarmi anche tramite piattaforma.
Cordiali saluti
Gentile Sig.ra Anna,
il Suo quesito è abbastanza comune e la risposta andrebbe adeguatamente argomentata.
Ad ogni modo, sperando di poterLe essere utile, riporto quanto segue:
i Giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell’ordinanza - ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.”
Tale orientamento giurisprudenziale sembra aprire la strada ad un’interpretazione normativa che tuteli il cittadino da certi comportamenti, decisamente criticabili, posti in essere da molte amministrazioni pubbliche, enti di riscossione, ecc., che affidano le proprie richieste di pagamento all’ufficio postale solo qualche giorno prima del 31 Dicembre, alimentando continue incertezze nei singoli contribuenti.
Resto a disposizione se necessita di supporto legale.
Salve certamente se fosse così ha ragione lei.
Se il timbro reca una data che va oltre quei termini hanno ben poco da dire. Conviene fare ecc a r per contestare.
Se ha necessità mi contatti su piattaforma. Cordialita.
La prescrizione è un tema molto attuale. Le consiglio di rivolgersi ad uno studio legale per qualsiasi delucidazione in merito.
Cordiali saluti
Avv Marco Vignola