Agenzia immobiliare conclude la vendita di un immobile nel 2011. Nel 2014 la parte venditrice invia all' agenzia immobiliare per mezzo del legale di fiducia richiesta di risarcimento danni per presunto illecito, menzionando anche l'interruzione della prescrizione del diritto. Ad oggi non è stato richiesto nessun intervento del giudice a sentenza. In questo caso, il presunto credito con facoltà di richiesta danni si prescrive nel 2016?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 2 persone
Buongiorno Andrea,
precisi chi e quale illecito sarebbe stato compiuto.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari
Il credito risarcitorio, essendo un rapporto contrattuale, si prescrive in 10 anni. La lettera in questione se e' stata firmata Dal cliente e contiene un' effettiva richiesta di denaro ha l'effetto di interrompere la prescrizione. Distinti saluti
Buongiorno Sig. Andrea,
il quesito dovrebbe essere più dettagliato per comprendere l'oggetto della controversia. In generale, l'azione di risarcimento danni si prescrive in 5 anni; stante l'interruzione dei termini nel 2014, la sua controparte è ancora in tempo per proporre l'azione giudiziaria.
Cordialità.
Avv. Gloriana Capuzzi
Buongiorno Andrea,
se si tratta di un illecito contrattuale - e quindi di un comportamento dell'agenzia contrario ai doveri e agli obblighi imposti dall'esecuzione del contratto (es. doveri di informazione; mancata comunicazione alle parti delle circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare ex art. 1746 c.c.; mancata verifica autenticità delle sottoscrizioni delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite) - la prescrizione è quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., altrimenti - trattandosi di un illecito extracontrattuale (e quindi estraneo agli obblighi assunti con il contratto) - la prescrizione è quella breve quinquennale.
I termini anzidetti (decennale e quinquennale) ricominciano a decorrere per intero dalla data di interruzione della prescrizione effettuata dalla parte venditrice.
Sperando di esser stato utile,
saluto cordialmente.
Avv. Riccardo Vallini Vaccari
Buongiorno, in attesa di chiarimenti sul tipo di illecito in via generale si può affermare in generale quanto segue: l'art. 2943 cc disciplina le ipotesi di interruzione della prescrizione da parte del titolare. Tra le vari ipotesi indicate, la norma prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Bisognerebbe quindi quanto meno conoscere il contenuto della lettera inviata per vedere se nella stessa si fa riferimento alla messa in mora del debitore.
Gentile Andrea...
i dati da lei forniti sono veramente insufficienti per una consulenza......bisognerebbe specificare il tipo di illecito e come si sono svolti i fatti..............meglio una copia di tutto.
Egr. Sig. Andrea,
il quesito da Lei posto è troppo generico per poterle fornire una risposta.
Per risponderle è infatti necessario sapere in cosa consisterebbe il presunto illecito commesso dall'agenzia immobiliare e se nei confronti dell'agenzia viene vantato un diritto di credito un diritto al risarcimento del danno.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
Buongiorno Sig. Andrea,
mi perdoni ma il quesito è troppo impreciso per poter dare un parere fondato.
Ad esempio, in cosa consisterebbe il presunto illecito commesso dall'agenzia immobiliare?
Inoltre, trattasi di un diritto di credito o di un diritto al risarcimento dei danni?
Cordiali saluti.
Avv. Luca Grassini.
Egr. Sig. Andrea
ad essere sincero fornisce ben pochi elementi per darle una risposta corretta. Dovrebbe quanto meno indicare la questione giuridica sottesa alla vicenda in modo da capire anche i tempi di prescrizione del diritto.