Fino al mese scorso, ho versato il mantenimento per mia figlia 16 enne, tramite assegno bancario intestato alla madre dalla quale sono divorziato. Da questo mese, quest’ultima pretende a tutti i costi che lo stesso sia versato mediante bonifico, impedendo, peraltro, che mia figlia venga a ritirarlo. Per tale motivo nonostante l’assegno sia compilato, nonché la mia disponibilità alla consegna, la mia ex pretende il bonifico mentre io insisto per l’assegno. Tutto questo è stato oggetto di scambio di corrispondenza e telegrammi. Vi chiedo se sono legittimato ad insistere nel mio intento o meno. Grazie.
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Buonasera, il pagamento deve essere effettuato a sua moglie nel suo domicilio, per cui la signora ha diritto di rifiutare che sia la figlia a ritirare un assegno. Tra l'altro, sarebbe buona norma non costringere i figli ad intromettersi nelle discussioni tra i genitori. Infine, non ci ha spiegato perché non vuole pagare con bonifico, modalità anche più comoda.
Distinti saluti.
Buonasera,
il pagamento tramite assegno implica la consegna dello stesso al domicilio del beneficiario; ne consegue che se vuole continuare a pagare mediante assegno deve portarlo e consegnarlo al domicilio di sua moglie.
Cordiali saluti.
avv. Emanuela Costa
Venezia
Io farei riferimento a quanto è stato stabilito nelle condizioni di separazione. Per cui se negli accordi di separazione è previsto espressamente una modalità di pagamento, quella va rispettata. Cordiali Saluti
A rigore, il nostro codice prevede che il pagamento debba avvenire con denaro (art. 1277 c.c.). Ovviamente, l'evoluzione delle modalità di pagamento ha favorito alcune interpretazioni per nulla ristrettive. Ancora adesso, tuttavia, non pochi Giudici sostengono che l'assegno bancario semplice (soprattutto quando non si è sicuri della copertura) possa essere rifiutato. Diverso ragionamento si dovrebbe fare per l'assegno circolare, che - così argomentando - non potrebbe essere rifiutato. Ciò non toglie che il luogo dell'adempimento rimane il domicilio del creditore. Credo, pertanto, che sua moglie possa rifiutare la consegna di un assegno a persona diversa dal prenditore e in luogo diverso dal domicilio del creditore.
Cordiali saluti
Buongiorno
Il pagamento può avvenire in qualsiasi modo anche con assegno purche corrisponda a quanto stabilito in omologa.Resto a sua disposizione per ogni chiarimento. AVV.GIOVANNA ORIANI
Egregio Sig. Francesco,Lei puo' adempiere anche con assegno purche' la data dell'incasso corrisponda a quanto regolato.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli