prezzo massimo di cessione

Inviata da Antonietta. 17 giu 2017 Diritto immobiliare

ho venduto il mio appartamento al prezzo di mercato (maggio 2011) in data antecedente alla sentenza della Cassazione del 2015 sulla vendita degli immobili in diritto di superficie (prezzo massimo di vendita).
Ho ricevuto ieri la richiesta da parte dell'acquirente dell'immobile della restituzione del prezzo eccedente il prezzo imposto.
La compravendita era stata fatta presso lo studio notarile scelto dall'acquirente ,Il quale aveva studiato bene la convenzione, e dava conferma ad entrambe le parti che il prezzo dell'immobile venduto poteva essere quello concordato da entrambi ( superiore a quello di convenzione). Ne prezzo "concordato" erano indicate anche le migliorie apportate all'immobile da me prima proprietaria, arredamento cucina e elettrodomestici lasciati, mobile a muro, ecc...).
La mia prima domanda è questa: entrambi abbiamo rogitato in buona fede , tutto concordato, con conoscenza delle norme e della convenzione che allora non stabiliva un prezzo massimo,ora la sentenza va a rendere nulli parzialmente anche contratti conclusi nel 2011?
Seconda domanda: ma se lo scopo della sentenza è quello di impedire la speculazione immobiliare, il mio acquirente che mi chiede ora la differenza per poi pagare il costo di affrancazione al comune, diventare proprietario dell'immobile e rivendere l'appartamento a prezzo di mercato (ora o quando vorrà) non fa lo stesso e con l'intezione di farlo (visto che ha agito in via legale)?
In attesa di una sua consulenza, la saluto.

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L'acquirente ha acquistato al prezzo di mercato, quindi ben superiore al prezzo calmierato dell'edilizia convenzionata. Questo lo legittima a richiedere la differenza di prezzo pagata nonché l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Occorre, tuttavia, tener presente che è rinvenibile anche una - non secondaria - responsabilità del notaio rogante, tenuto a rogare atti non contrari alla legge. Anche la circostanza che la giurisprudenza è stata per molto tempo ondivaga e, soltanto con la sentenza Cass. SS.UU. 18135/2015 ha chiarito definitivamente - si spera! - i termini della questione, porta ad un alleggerimento della posizione dei venditori che in buona fede hanno stipulato al prezzo di mercato. Per consulenza ed assistenza siamo a Sua disposizione.
Cordialmente,
Studio Legale Vollaro Palmariello & Partner

Studio Legale Vollaro & Partner Avvocato a San Pietro al Tanagro

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