Sono conduttore di un appartamento al secondo piano ( residenziale )a Palermo.Uno dei miei balconi,esposto a nord-nordovest,e' delimitato da ogni lato da un muretto alto un metro,
Sul pavimento,in un angolo del muro,da circa un anno tenevo riparato un trasportino per gatto (plastica e metallo coperto con un sacchetto di plastica) dal peso circa < 1kg.
Una notte,un vento ,che più che vento si sarà trattato di un minitornado,lo ha alzato,e risucchiandolo in alto lo ha fatto girare dall'altro lato del palazzo scaraventandolo sul parabrezza di una macchina posteggiata.
Stabilito che il trasportino apparteneva a me,il proprietario dell'auto ha preteso un risarcimento di 650 euro.
Ora è doveroso precisare che quella notte,in zona,sono intervenuti i vigli del fuoco tanti erano gli alberi sradicati e i tabelloni pubblicitari divelti.
Detto,questo,la mia domanda è. Avrei potuto evitare di pagare?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentile sig. Renato, viste le eccezionali circostanze climatiche di quel giorno, avrebbe potuto invocare il caso fortuito per provare a liberarsi dalla responsabilità e, di conseguenza, rifiutare il risarcimento. Se però il danneggiato avesse insistito nella pretesa, sarebbe inevitabilmente sorta una controversia, la cui risoluzione sarebbe stata rimessa al giudice. Resto a disposizione per qualsiasi evenienza. Cordiali saluti, avv. Maria Rosalia Megna - Palermo
Preg.mo Sig. Renato,
il nostro codice civile prevede la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni al proprietario dell'oggetto che ha causato il danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. il quale recita che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tuttavia occorre segnalare che proprio in riferimento al caso fortuito la giurisprudenza ha dato risposte contrastanti. Alcuni ritengono che eventi legati al maltempo non siano sufficienti ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. Altri invece, in senso contrario, ritengono che tra i fattori esonerativi, oggetto della prova scagionante di cui è onerato il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., vada annoverata anche la forza maggiore quale forza umana o della natura, improvvisa ed irresistibile ovvero imprevedibile usando l'ordinaria diligenza, al ricorrere della quale il proprietario va mandato assolto da responsabilità per i danni cagionati.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
avv. Laura Fagotto