Salve,
sono un ragazzo di 35 anni che ha acquistato nel settembre 2014 un appartamento a Milano e ho deciso di affittare alcune stanze.
Da metà agosto 2017 ho affittato una stanza a una persona che mi sta dando problemi di morosità, attualmente mi deve pagare 2 mesi e mezzo, però bene o male, fin dall'inizio non ha mai rispettato i pagamenti secondo il contratto stipulato. In questi ultimi giorni ho cercato di contattarlo ripetutamente per il pagamento ricevendo oltretutto degli insulti. Se entro venerdì non ricevo il pagamento dovuto pensavo di procedere con l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno per intimarlo al pagamento entro 10 giorni altrimenti procederò per vie legali.
Va bene procedere in questo modo e, se decidessi di procedere legalmente posso affidarmi direttamente a uno di voi?
Cordiali saluti
Massimiliano Spanò
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Buongiorno,
come già evidenziato dai Colleghi, è necessario inviare una diffida di pagamento e messa in mora; successivamente, qualora l'inquilino non dovesse pagare nel termine indicato nella diffida, potrà procedere con il recupero giudiziale del credito e/o lo sfratto per morosità (tenga presente che con la procedura di sfratto per morosità può chiedere contestualmente anche il pagamento dei canoni oltre alla liberazione dell'immobile ovviamente).
Da sottolineare che la prima cosa da verificare, prima di procedere, è che il contratto sia stato regolarmente registrato.
Resto a disposizione per una consulenza e per seguire la Sua pratica.
Cordiali saluti.
Avv. Martina Camporese
Le consiglio di evitare il fai-da-te. Contatti un avvocato, chieda un preventivo e gli affidi la pratica. Se l'inquilino non si convincerà a pagare potrà subire lo sfratto e (opzionalmente) la procedura ingiuntivo per ottenere ogni somma dovuta. Saluti. Corrado Amoroso (Milano)
Ai sensi dell'art. 658 c.p.c., lei ''locatore'' può intimare al conduttore lo sfratto in caso di mancato pagamento del canone di affitto alla scadenze, nonché chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
La domanda si propone con citazione e deve essere notificata a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c., esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Nel caso in cui l'intimato non si presenti all'udienza così fissata, ovvero si presenti ma non si opponga, il giudice convaliderà lo sfratto con ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
L'emanazione del provvedimento ingiuntivo, invece, è subordinata alla dimostrazione in udienza che la morosità persiste.
Cordiali saluti.
avv. Cuccatto
Egregio sig.Massimiliano,il consiglio fornitoLe dalle Colleghe e' pienamente condivisibile;se del caso posso esserle di aiuto al Tribunale di Milano.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Salve, proceda a rivolgersi ad un legale che manderà dapprima una lettera di sollecito e messa in mora dei canoni impagati. Se poi il conduttore non avesse intenzione di regolizzare la Sua posizione sarà necessario attivare il procedimento per la convalida dello sfratto per morosità.
Contestualmente si dovrà procedere con il decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni.
Non esito a contattarmi per informazioni.
Saluti.
Avv Lavinia Misuraca