Procedura fallimentare ed indicazione di interessi e tipologia del credito

Inviata da Marco. 7 mag 2020

Gentile Avvocato,

Nella domanda di ammissione al passivo si può omettere di specificare la tipologia del credito (chirografo o privilegiato) ed il calcolo degli interessi ?

Posso cioè limitarmi a specificare l’ammontare del credito chiedendo che sia il giudice ad effettuare il calcolo degli interessi legali, senza correre il rischio che la domanda sia dichiarata inammissibile ?

Grazie in anticipo per l'aiuto che saprà darmi.

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Buonasera,
l'omessa indicazione di privilegio comporta di diritto l'ammissione del credito in via chirografaria.
Quanto al conteggio degli interessi, i meccanismi di calcolo interessi in sede fallimentare sono alquanto complessi, soprattutto per essere analizzati in questa sede, tuttavia nulla vieta di indicare unicamente la data di decorrenza e, in assenza di diversa precisazione, avranno applicazione gli interessi al tasso legale.
A disposizione per chiarimenti ulteriori
Con i migliori saluti
Ruggero Petrelli

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli Avvocato a Genova

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Salve. Ai sensi delle più recenti norme fallimentari, non indicare il tipo di privilegio in sede di ammissione del credito comporta l'attribuzione dello stesso come chirografario. Per tanto, non si consiglia di ometterlo poiché ciò farebbe cadere in basso nella lista dei creditori il soggetto che ne omettesse il tipo di privilegio.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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La mancata specificazione della tipologia del credito del quale si chiede l'ammissione al passivo comporta che lo stessa è ammesso solo in via chirografaria.
Per quanto riguarda gli interessi (e l'eventuale rivalutazione monetaria) va specificato ".oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito alla data di esecutività dello Stato Passivo ed interessi legali sulla somma rivalutata ex art. 429 – 3° comma c.p.c. calcolata dalla maturazione del credito alla data di deposito del progetto di riparto.
Avv. Enrico Bartolini

Studio Legale Avv. Enrico Bartolini Avvocato a Brescia

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Gentile Signor Marco
Il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, all'art. 93, 1°, 2° e 3° co., nel testo vigente dall' 1.1.2013, stabilisce che la domanda di ammissione al passivo di un credito, si propone con ricorso che contiene, tra gli altri, la "determinazione" della somma che si intende insinuare al passivo, e l' "eventuale" indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita "se questa ha carattere speciale". Il ricorso è "inammissibile" se è omesso o è "assolutamente incerto" il requisito della determinazione della somma che si intende insinuare al passivo; mentre il credito è "considerato" chirografario, se è omesso o è "assolutamente incerto" il requisito della eventuale indicazione di un titolo di prelazione.
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Gent.mo sig. Marco,
le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato per procedere a depositare una domanda di ammissione al passivo, perché, anche se può essere depositata senza l'assistenza di un professionista, cela molteplici aspetti che potrebbero causa errori importanti.
Venendo a suoi quesiti è sempre opportuno dichiarare la natura del credito, e provarla, onde evitare un rigetto della domanda.
E' altresì necessario quantificare gli interessi, e verificare se ci sono i presupposti per richiedere anche la rivalutazione monetaria.
Rimango a sua disposizione se ha necessità della mia assistenza.
Cordiali saluti

Studio Legale Politi Avvocato a Pietrasanta

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Buongiorno, in riferimento ai Suoi due quesiti Le rispondo come segue.
La mancata indicazione del credito se privilegiato o meno non incide sulla sua esatta qualificazione, se l'attribuzione del privilegio deriva da espressa disposizione di legge. Mi spiego meglio se il creditore che formula domanda di ammissione al passivo vanta una somma di danaro quale lavoratore, per legge è previsto che quel credito sia privilegiato. In sostanza dipende dalla natura del credito fatto valere in sede fallimentare. Quindi qualora non emergesse direttamente dalla legge, la mancata indicazione del credito come dotato di privilegio determinerebbe il riconoscimento dello stesso come chirografaro.
Per gli interessi, se non è precisata almeno la decorrenza, gli stessi non vengono riconosciuti. A disposizione per chiarimenti. Saluti.

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Egr. Sig. Marco,
nella domanda di ammissione al passivo deve essere indicato se il credito è privilegiato o no in quanto ciò incide, in molti casi, sulla possibilità di recuperare il credito.
Per quanto attine la quantificazione deve essere fatta nella maniera più specifica e dettagliata possibile, distinguendo tra capitale e interessi (indicandone anche la tipologia).
Le consiglio di affidarsi ad un professionista perche in casi come quel voler risparmiare può poi provocare danni nel futuro.
Se vuole mi contatti pure per un preventivo ai recapiti che potrà reperire sul mio mio sito internet (digitando il mio nome su google).
La saluto cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)

Studio Legale Panzitta Avvocato a Vanzago

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