Salve, ho diversi dubbi su alcune questioni e mi scuso in anticipo se ciò che chiedo può sembrare banale, ma ho cercato informazioni online e sono molto confusa.
Una persona a me cara (che non riesco a contattare) è stata arrestata per furto con processo per direttissima e come misura cautelare ha ottenuto l'obbligo di firma. Di fatto questa persona è stata sorpresa nell'atto di rubare, cioè nell'atto di cercare qualcosa da rubare all'interno di un furgoncino. Inoltre, c'è da aggiungere che lui non solo ha precedenti penali per reati di lieve entità contro il patrimonio (come ad esempio furto di generi alimentari) ma è anche irregolare sul territorio nazionale e spesso dà false generalità alle autorità.
Volevo chiedere, in questi casi cosa succede?
L'obbligo di firma è la pena definitiva oppure è una misura pre-cautelare per scongiurare il pericolo di fuga in vista di un altro processo?
Ci sarà un'altra udienza oppure no?
Purtroppo non riesco a comunicare con la persona di cui sto parlando e sono davvero preoccupata.
Ovviamente, non essendo un familiare, nessuno mi può aiutare, nessuno può dirmi niente, e tutto ciò aumenta la mia inquietudine.
Grazie in anticipo a chi risponderà.
Giulia.
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Se questa persona allo stato é soggetta solo ad obbligo di firma può comunicare con lui come è quando vuole.
Avv Matteo Rondina
Gentile Sig.ra Giulia,
il giudizio direttissimo è uno dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale instaurato, in questo caso specifico, in quanto il Suo conoscente è stato arrestato il flagranza di reato (come ha infatti osservato: "questa persona è stata sorpresa nell'atto di rubare, cioè nell'atto di cercare qualcosa da rubare all'interno di un furgoncino").
Una volta arrestato, il soggetto viene condotto innanzi al Tribunale per la convalida dell'arresto e, laddove il Giudice del dibattimento dovesse effettivamente convalidare - ciò avviene nella maggioranza dei casi - l'imputato avrebbe facoltà di chiedere, tramite il difensore, un termine a difesa non superiore a 5 giorni, con conseguente sospensione del dibattimento fino all'udienza immediatamente successiva allo scadere del termine.
Pertanto, per rispondere alla sua seconda domanda: sì, alla prima segue un'ulteriore udienza.
Ulteriore udienza seguirà anche nel caso in cui il Suo conoscenza abbia, dopo l'udienza di convalida e sempre a mezzo del proprio difensore, formulato richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento: altri due procedimenti speciali.
Per quanto attiene la Sua terza domanda: l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (cosiddetto obbligo di firma) non è la "pena definitiva", bensì una misura cautelare personale con lo scopo di evitare il pericolo di fuga.
Il processo per direttissima si svolge in due fasi, nella prima, c.d. di convalida dell'arresto, si verificano i presupposti sulla regolarità dell'arresto e si decide sulla misura cautelare. All'esito la parte può chiedere un rinvio per termini a difesa per la trattazione del processo ovvero definirlo immediatamente.
Nel suo caso, la misura cautelare dell'obbligo di firma (che ovviamente è cosa diversa dalla pena eventualmente inflitta all'esito del processo) sarà stata applicata in sede di convalida dell'arresto, ma non è dato sapere, dalle informazioni in suo possesso, se l'arrestato ha avanzato richiesta di termini a difesa - e quindi ci sarà altra udienza per il processo - oppure se ha definito il processo nella stessa sede (dopo la fase di convalida).
In un caso o nell'altro, la misura cautelare imposta resta fino a quando non viene revocata o passa in giudicato la sentenza di condanna emessa.
Avv. Massimiliano Carbone.
Buon giorno Giulia,
cerco di farle un po' di chiarezza:
1) il Suo amico, esendo stato arrstato c.d. in fragranza di reato", è stato sottoposto a udienza di direttissima, nella quale vengono decide:
- conferma della correttezza dell'arresto;
- applicazione di una misura cautelare (nella fattispecie Obbligo di firma), misura che si applica per pericolo fuga, reiterazione del reato (ma non per questa tipologia di misura cautelare), pericolosità del soggetto.
2) in data successiva si svolgerà il processo, all'esito del quale il Giudice:
- pronuncerà sentenza di condanna o assoluzione;
- la misura sarà revocata