Prova decreto ingiuntivo

Inviata da Paolo. 1 apr 2019 Decreto ingiuntivo

Ad un mio amico è stato notificato un decreto ingiuntivo per una fattura che non ha pagato e il decreto è stato emesso sulla base di una fotocopia della fattura non autenticata e un estratto dal registro dei fornitori (stampati fiscali) autenticato dal notaio. Ora premetto che la fattura riguarda lavori di imprenditore individuale e il mio amico è il cliente che non ha pagato. Mi chiedo cosa c' entra il registro dei fornitori? Potrebbe essere il fornitore del blocchetto da cui è stata estratta la fattura. Ma che prova sarebbe? Cosa può fare il mio amico? Grazie

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Gentile Paolo,

con riferimento al suo quesito, le confermo che un giudice può emettere il decreto ingiuntivo anche sulla base di una fattura non controfirmata. Ciò in quanto, il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice emesso in assenza del contraddittorio e ad impulso di parte. In altre parole, il giudice, verificata la natura del credito, avrà la possibilità di emettere il decreto ingiuntivo.

Ad ogni modo, il legislatore ha previsto a favore del presunto debitore, lo strumento della opposizione che altro non è se non la citazione a presentarsi di fronte al giudice per discutere sulla validità e legittimità del decreto ingiuntivo.

In questo caso, il presunto debitore potrà sollevare tutte le eccezioni relative proprio alla formazione del credito. In caso di vittoria, il giudice emetterà una sentenza con cui annullerà il decreto ingiuntivo contestato e condannerà alle spese la parte soccombente.

Spero di essere stata d'aiuto.
Per ulteriori chiarimenti sul punto non esiti a contattare lo studio.

Avv. Eleonora Tripi
The Italian Lawyer

The Italian Lawyer Avvocato a Milano

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Buonasera
Le scrittura regolarmente tenute dall'imprenditore fanno prova a favore di costui.
Quindi eventuali registri, in questo senso, possono assurgere a prova del credito.
In Fede
Avv. Michele Vissani

Avv. Michele Vissani Avvocato a San Severino Marche

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Gentile Signore,
Per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, per il recupero di crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attivita', ai sensi dell'art. 634 c.p.c., sono prove scritte idonee, ( oltre alla fattura) gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Pertanto ritengo che il decreto ingiuntivo nel Suo caso sia stato emesso sulla base della fattura da cui risulta il credito nonché delle scritture contabili (registri Iva vendite) in cui è stata annotata e registrata la fattura stessa.
Va ricordato, altresì, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.
Se, dunque, ha dei validi e fondati motivi per fare opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore dovrà provare in altri modi l'esistenza del credito, non risultando sufficiente la semplice fattura per come annotata nei relativi registri.
Rimango a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e porgo
Distinti saluti
Avv. Eliana Messineo

Studio Legale Avv. Eliana Messineo Avvocato a Reggio Calabria

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Buongiorno,
l'estratto autentico del libro IVA è prova documentale richiesta, per legge, per l'emissione del decreto ingiuntivo su fattura.
Cordialità.
Avv. Paola Federici

Avv. Paola Federici Avvocato a Roma

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Gentile Paolo,
il decreto ingiuntivo è un giudizio sommario e le prove presentate dall'ingiungente sono sufficienti alla sua emissione.
Si potrebbe fare opposizione, aprendo un giudizio a cognizione piena in cui le fatture non saranno più sufficienti a fondare la pretesa creditoria, ma il creditore dovrà introdurre altre prove a dimostrazione del suo credito.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuali azioni da intraprendere.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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Il decreto ingiuntivo è il provvedimento che viene emesso all'esito di una procedura di cognizione sommaria ovvero con documentazione appena sufficienti a convincere un giudice della fondatezza della richiesta creditoria di una parte. Solo in caso di opposizione si apre un giudizio con cognizione piena ovvero che prevede la necessità di usare prove piene e complete per sostenere le proprie pretese e richieste. Se il Suo amico non ha pagato, non è intervenuta prescrizione o non ci sono problemi paeticolari che inficiano sul credito del richiedente sarebbe inutile proporre opposizione. Si confronti con un legale per ricevere assistenza. Cordiali saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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