Buongiorno,
Nell'arco di un anno io e il mio compagno abbiamo ricevuto 6 lettere anonime sempre scritte al Pc tutte spedite dalla stessa città' ove in alcune vi erano solo stampati Sms in cui due persone censurate parlavano male di noi e altre lettere in cui si descrivono episodi con alcuni insulti, rivolti a me ma senza alcuna minaccia.
Se querelo secondo voi ottengo qualcosa? Da aprile lo stalking e le molestie sono stati "declassati" come reati minori e tenui quindi non so cosa potrebbe accadere alla mia querela dato che i contenuti non posso considerarli minacciosi o gravi ma solo disturbanti?
Ho alcuni sospetti ma non sono sicura.
Grazie
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Gentilissima Genny,
l’art. 612 bis del codice penale, rubricato Atti persecutori, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nel Suo caso non ricorrono i requisiti del reato di stalking poiché si sono verificate certamente delle condotte reiterate, ma che hanno semplicemente infastidito ed offeso, e comunque non tanto gravi da cagionare paura e ansia tali da indurre Lei e il Suo compagno a trasferire la residenza altrove e cambiare abitudini di vita. Inoltre azzardare una querela contro ignoti non farebbe di sicuro cessare le molestie e non cambierebbe nulla.
Per ora limitatevi ad ignorare l’accaduto, magari così la persona responsabile desisterà.
Per ulteriori delucidazioni potete contattarmi.
violazione alla persona di messaggi oltraggiosi contro la persona e questo puo' essere perseguito a querela di parte con la querela che ha fatto per diffamazione contro la persona mantenendo le conversazioni e i messaggi
Buongiorno, nel suo caso non sussistono i requisiti del delitto di Stalking, in quanto i messaggi avrebbero dovuto ingenerare un per durante stato di ansia e paura. Dovrei analizzare le carte, Cmq puo' sporgere denuncia ai Carabinieri e a Valerio di un avvocato, sara' poi il PM a qualificare il capo di imputazione.
Cordialmente
AVV. TICOZZI CHIARA
MILANO
Buongiorno.
Concordo e confermo quanto scritto dai miei Colleghi,
Specifico che il reato di stalking non ha perso la sua valenza. Rimane un reato 'fastidioso' e,comunque, grave in quanto va ad incidere fortemente nella libertà e nella vita della vittima.
Nel suo caso, non è configurabile il reato di stalking.
Ad ogni modo, al fine di tutelarsi nel caso in cui le condotte poste in essere da questo soggetto anonimo dovessero diventare più minacciose e più gravi, le consiglio di sporgere querela.
Cordialmente.
Buona sera.
Consiglio anch'io, come altri, di presentare in ogni caso denuncia per tutelarsi.
Dovrei visionare i contenuti delle 6 lettere per pensare ad altri suggerimenti ed azioni di tutela. Il mio Studio Legale ha sede a Milano ma offre consulti anche con skype.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini
La descrizione del fatto è piuttosto sommaria, tuttavia, astrattamente, potrebbero configurarsi alcuni reati, come, ad esempio, l’ingiuria (art. 594 c.p.) ovvero gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), specie se, nel seguito, il “disturbo” lamentato dovesse produrre dei perduranti stati d’ansia o paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, circostanze sempre possibili laddove ci si accorga di essere “nel mirino” di qualcuno che, magari, neanche si conosce o di cui non si conoscono le reali intenzioni.
Quanto alla questione definita di “declassamento dei reati minori”, penso che con ciò ci si voglia riferire alla legge 28 aprile 2014 n. 67 (pubblicata in G.U. il 18.03.2015 ed in vigore dallo 02.04.2015), la quale, invero, non ha declassato nulla, ha solo introdotto la non punibilità per i fatti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione fino a cinque anni, ove si presentino concretamente di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
Ora, è vero che sia l’ingiuria sia gli atti persecutori rientrano nei limiti di pena predetti, tuttavia, la non punibilità non è automatica, giacché – anche se fossero ricorrenti le condizioni fattuali oggettive, stabilite dalla legge per potersi parlare di “particolare tenuità” –, occorrerebbe comunque verificare la sussistenza di quelle soggettive riferibile all'agente, ossia se abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso reati della stessa indole, perché, in tali casi, il comportamento risulterebbe o già astrattamente abbastanza grave ovvero “abituale” e, come tale, punibile indipendentemente dal suo livello di gravità od offensività.
Oltre a ciò, occorre considerare che non si è ancora consolidata una sufficiente giurisprudenza, sia concettuale che casistica, tale da consentire valutazioni prognostiche, con un sufficiente grado di approssimazione, circa la probabilità che ricorra la particolare tenuità del fatto, cosicché io non credo che questa innovazione normativa debba scoraggiare chi subisca un reato, anche se apparentemente tenue, dal portalo sollecitamente alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria.
Gentile Genny,
A mio parere, concordando su quanto già scritto dai miei colleghi sullo stalking, sarebbe opportuno sporgere denuncia-querela lamentando le ingiurie e la diffamazione, gli inquirenti potranno verificare l'inoltro delle e-mail e la loro provenienza e qualificheranno il reato in base ai risultati ottenuti dalle indagini, e a quel punto potrà scegliere la sua linea difensiva.
Non occorre che lei oggi si preoccupi del seguito della denuncia querela ma piuttosto deve pensare a tutelarsi
e ad avere fiducia nella giustizia.
Avv.Marina Ligrani
Da quanto Lei descrive dubito che si possa parlare di stalking. Resta comunque il fatto che i comportamenti da Lei riferiti possono integrare altre figure delittuose (ingiuria, diffamazione, molestie), che ancor oggi sono punite penalmente. È pur vero che per le predette figure delittuose è prevista la depenalizzazione, ma - a parte vedere se realmente verranno depenalizzate - esse continuerebbero a rimanere illecite, benché sanzionate in via amministrativa .
Per cui, in definitiva, se ha già fatto querela, ne segua gli sviluppi, magari con l'aiuto di un difensore che, quale parte lesa, può sempre nominare; se non l'ha ancora fatta, può comunque sporgerla, curando di fornire quanti più elementi utili alle indagini Le è possibile.
Cordialmente
Studio Legale Ercoli
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Gent.ma sig.ra Jenny,
ricevere lettere anonime, ripetute nel tempo, con contenuti ingiuriosi o comunque disturbanti è sicuramente una condotta penalmente rilevante e, vista anche la durata nel tempo, comincia ad assumere connotati preoccupanti.
Una denuncia querela sicuramente avrebbe il suo peso. Nella redazione della stessa non spetta a Lei indicare un reato specifico (stalking, molestie, minacce ecc.), può limitarsi a descrivere i fatti, circostanziati con date e modo in cui queste lettere vi vengono recapitate, chiedendo la punizione dei colpevoli.
Spetterà poi alla procura fare le indagini volte ad individuare gli autori e qualificare la natura delle condotte molesta, al fine di esercitare l'azione penale volta alla punizione dei colpevoli e, soprattutto, alla intimazione agli stessi di cessare da tali comportamenti.
Salve,
il reato di "atti persecutori" meglio conosciuto come stalking, rubricato all'art. 612 bis c.p., afferma che non è solo la minaccia, ma anche la molestia a generare un danno in capo alla persona offesa dal reato. Al primo comma, infatti, si rinviene la dicitura:
"è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Quindi, qualora queste condotte, della cui reiterazione non si dubita, le abbiano arrecato un patema d'animo tale da alterare le sue abitudini di vita o lasciarla in un perdurante stato d'ansia, tale reato è pienamente configurabile, e va perseguita a querela da parte della persona offesa. Le consiglio di rivolgersi a un professionista per la redazione di tale querela, in modo tale che egli possa compiutamente argomentarla. Oltretutto, essendo il reato perpetrato da parte di un soggetto con carichi pendenti, tale querela potrebbe avere una risonanza ancor maggiore presso le forze dell'ordine e, se il soggetto è in condizioni di libertà vigilata, condizionale o simili, risulterebbe essere un fatto ostativo al regime agevolato.
Resto a sua disposizione per ulteriori chiarimenti,
Buongiorno
Da quanto descrive, se anche non sussistessero gli estremi per lo stalking, potrebbero profilarsi aspetti del reato di ingiuria. Le consiglio di rivolgersi ad un legale, eventualmente anche contattandolo sul portale, affinché possa esaminare nel dettaglio il caso.
A disposizione per chiarimenti e consulenza.
Cordiali saluti.
Avv Annamaria Vizzolesi
Gentile Jenny lo stalking o atti persecutori ha come caratteristica del reato, per la sua consumazione, quello di modificare sostanzialmente le abitudini di vita della vittima che vivendo in uno stato di costante timore, cambia completamente le proprie abitudini per sfuggire al molestatore. Qui si potrebbe profilare un diverso reato eventualmente, valutando ovviamente gli scritti. La qualificazione del reato, ossia identificazione del reato compiuto ai suoi danni è compito del pubblico ministero, e non suo nel momento in cui sporge denuncia/querela. Essa infatti serve come strumento di informazione sul fatto che è stato compiuto un reato e con cui chiede alla giustizia di cercare e punire i colpevoli. Di quale reato tuttavia lo deciderà il pubblico ministero. Cordialità