Egregi legali, sono un padre di un bimbo di 3 anni (al 31 dicembre prossimo) nato da un rapporto, non occasionale, che comunque, mio malgrado, circa un anno fa si è interrotto in occasione del mio trasferimento ad altra sede lavorativa (in pratica la mia compagna di allora, nonchè madre di nostro figlio decise di non seguirmi, di fatto, attuando una separazione mai regolamentata). Non siamo sposati ed ovviamente nemmeno più conviventi (lo divenimmo in occasione della nascita di nostro figlio nel dic. 2013 x circa due anni). Al momento passo un assegno di mantenimento (600 eur) bimestrali per nostro figlio sin dal momento della separazione (ottobre 2016), il rapporto con la mia ex potrei definirlo tutto sommato cordiale, a mio avviso comunque sussistono alcuni comportamenti che definirei lesivi dei diritti di nostro figlio e dei miei di padre, in quanto, di fatto, sono quasi completamente escluso dalla vita di nostro figlio. Sinteticamente ad ogni modo la situazione è questa: la madre mi permette la visita al piccolo esclusivamente nel comune di residenza, ed evita accuratamente di concedermi del tempo esclusivo per es. nella casa dei nonni (Abruzzo) asserendo molteplici e variegate difficoltà di natura emotiva o fisica sue o del piccolo Luigi che, sostanzialmente, precludono esclusivamente i viaggi del papà con il figlio (la nonna paterna esempio ha potuto vedere il suo nipotino solo 3 volte in tre anni) al contrario,invece viaggi in direzione della casa natale materna (la mia ex compagna è Greca) sembrano essere miracolosi e non appaiono mai avere alcun impatto negativo per la salute o l'emotività di mamma e figlio. Signori avvocati ho sfortunatamente necessità di appurare e valutare questa situazione, chiederei quindi un chiarimento sulle possibili opzioni da voi indivibili e secondariamente eventuale consulto..
Cordialmente Paolo
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Salve,
Le consiglierei di intraprendere un ricorso da intraprendere dinnanzi al Tribunale Ordinario ove risiede suo figlio ove con l'aiuto del Giudice lei potrebbe raggiungere un accordo. Resto a sua disposizione
Cordialmente
Avv. Francesca Artale
Gentile Paolo,
sebbene la madre di suo figlio e lei non siate sposati le consiglio di regolamentare normativamente, dato il suo racconto, il diritto di visita spettante ad entrambi i genitori.
La normativa italiana, non distinguendo tra figlio legittimi e naturali, prevede un unico ricorso da presentarsi dinnanzi al Tribunale Ordinario del luogo di residenza di uno dei due genitori.
Il ricorso di cui si tratta, ex art. 316 cod. civ., viene definito come “partecipativo” il procedimento prevede una fase conciliativa innanzi ad un giudice delegato, e solo in caso di fallimento di quest’ultima, una fase contenziosa.
Se lei raggiungesse un accordo con la madre del bambino potreste valutare l'ipotesi di presentare un ricorso congiunto concordando insieme le condizioni di affidamento e mantenimento,in tal caso non dovreste neppure comparire davanti al Giudice e l’esame del Tribunale si limiterà alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti nell’interesse del minore, l'accordo che verrà poi recepito dal Collegio con sentenza.
avv. Marina Ligrani
Buongiorno, si ha assolutamente ragione bisogna tutelare il rapporto tra lei e suo figlio ci sono i modi per farlo ai eventi dell'art.337
Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento
Distinti saluti
Avv.Giovamna Oriani
Egregio Sig. Paolo,qualora non riesca a risolvere le difficolta' in sorte, puo' ricorrere al Giudice competente perche' sia regolamentata la Sua partecipazione alla vita di Suo figlio ed anche,nell'interesse del minore, il suo rapporto con i nonni paterni.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli