Quando posso risposarmi?
A sentenza definitiva di divorzio devo aspettare 300 gg per risposarmi?
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Buongiorno Signora Cristina.
Per rispondere al Suo quesito è necessario distinguere tra il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (richiesto perché si ottenga lo status libero da vincoli) e il cosiddetto "lutto vedovile", ossia i 300 giorni.
Infatti, per convolare a nuove nozze è necessario che la sentenza di "divorzio" passi in giudicato (cioè non sia più possibile proporre impugnazione della medesima sentenza): ciò avviene dopo 6 mesi dalla pubblicazione oppure, com'è in uso in alcuni Tribunali, contestualmente alla pubblicazione, avendo le parti espressamente rinunciato all'impugnazione nel verbale di udienza oppure mediante dichiarazione scritta presentata al Cancelliere.
Una volta che la sentenza è passata in giudicato, il Comune ove è stato celebrato il matrimonio provvede all'annotazione di essa a margine dell'atto di matrimonio.
Ottenuta l'annotazione, le parti avranno ottenuto lo stato libero e potranno sposarsi nuovamente.
Invece, il divieto temporaneo di nuove nozze, ossia l'attesa dei 300 giorni che andrebbero a sommarsi al termine del passaggio in giudicato della sentenza, vale soltanto per la donna, ma non quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e vi sia stata quindi ininterrotta separazione triennale tra i coniugi, prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del cd. divorzio breve.
Quanto sopra riferito, valgono anche dopo l'entrata in vigore del divorzio breve, che ha ridotto a soli 6 mesi (in caso di separazione consensuale) il tempo di separazione necessario per poter accedere al divorzio.
Tuttavia, in tal caso, potrebbe accadere che i coniugi ottengano il divorzio già poco dopo il sesto mese dalla separazione legale e, di conseguenza, la moglie potrebbe quindi essere già divorziata prima che siano trascorsi 300 giorni dalla separazione (circa 10 mesi). In tal caso, l'Ufficiale di Stato civile dovrebbe rifiutare le pubblicazioni matrimoniali sino a che non siano trascorsi effettivamente 300 giorni dalla data certificata di separazione personale dei coniugi, ma colei che intende comunque risposarsi può chiedere al Tribunale per la dispensa dal termine di 300 giorni, purché non sia in stato di gravidanza.
Distinti saluti
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
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È sufficiente che la sentenza diventi definitiva, per cui o vi è rinuncia all'appello al momento della comparizione dei coniugi, ovvero occorre notificarla, e decorsi 30 giorni, fatte le dovute annotazioni presso l'ufficio di stato civile competente, lo stato della persona torna libero con possibilità di contrarre nuove nozze.
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Gentile Signora Cristina,
Per contrarre nuovo matrimonio dopo il divorzio è necessario che la sentenza di divorzio passi in giudicato (ossia che non sia più possibile proporre impugnazione).
Il passaggio in giudicato della sentenza avviene dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione oppure, contestualmente alla sua pubblicazione, qualora le parti abbiano espressamente rinunciato all'impugnazione.
In entrambi i casi, è necessario che la sentenza di divorzio sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Il divieto temporaneo di 300 giorni, valido solo per la donna, si sommerebbe al termine per il passaggio in giudicato della sentenza.
Qualora, però, il divorzio sia stato pronunciato, come di norma accade, a seguito di separazione consensuale o giudiziale, dopo un ininterrotta separazione triennale tra i coniugi, non è necessario attendere i 300 giorni.
Quanto sopra, vale anche se Lei ha divorziato dopo l'entrata in vigore della legge sul c.d. divorzio breve (26.05.2015) che ha ridotto a 6 mesi (in caso di separazione consensuale) il tempo di separazione per accedere al divorzio, se i tempi per il suo divorzio hanno superato i 300 giorni (circa 10 mesi) dalla separazione.
In caso contrario, dovrà attendere che siano trascorsi 300 giorni dalla separazione legale.
Cordiali Saluti
Avv. Lucilla Navarra
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Il codice civile consente alla donna interessata di poter domandare autorizzazione al Tribunale per anticipare i tempi, ai sensi dell'articolo 89.
In caso di necessità potrà rivolgersi al mio Studio per ogni chiarimento
Saluti cordiali
Avv. Antonio Cesarini
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