La mia controversia in seguito ad un caso di plagio e di violazione dei diritti d'autore, è iniziata nel giugno scorso dopo aver contattato le controparti via raccomandate. Da allora, includendo i vari tempi morti tra un messaggio e l'altro, è stato un continuo "botta e risposta" fino a ieri quando è arrivata un'offerta di rimborso come risarcimento a titolo forfettario e da me non accettata perchè ritenuta molto inferiore alla cifra richiesta. Possiamo dire che il tentativo di risolvere la controversia (vertenza) in modo amichevole è fallito. Posso ora fare ricorso al Giudice di Pace
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Gentilissimo Luciano,
il GIUDICE DI PACE è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; per le cause di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi ventimila euro; per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; per le cause relative tra i proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il TRIBUNALE è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il Suo caso è di competenza del TRIBUNALE.
gentile Luciano,
ti riporto testualmente quello che prevede attualmente il codice civile :
Sino al 30 ottobre 2021, il testo dell'art. 7 c.p.c. cui fare riferimento rimane invece il seguente:
"Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di im-mobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che supe-rino la normale tollerabilità.
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato paga-mento di prestazioni previdenziali o assistenziali".
(2) La competenza del giudice di pace indicata al primo comma dell'articolo in esame configura un'ipotesi di competenza mista, cioè di materia e valore insieme.
cordiali Saluti
avv Francesco Colantonio
Buongiorno,
certamente che può fare ricorso al Giudice di Pace e la consiglio di rivolgersi ad un legale quanto prima per concordare con lei la strategia da adottare.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (Lucca)
Può presentare una causa innanzi al Giudice di Pace solo il valore della causa è inferiore a 5.000,00 altrimenti il Giudice competente è il Tribunale. In ogni caso dovrà farsi assistere da un avvocato perchè si può stare in giudizio personalmente senza legale solo per cause di valore inferiore ai 1.100 Euro.
Buongiorno,
concordo quanto già espresso dai miei Colleghi.
La questione in oggetto è di competenza del Tribunale.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
La causa va introdotta in tribunale, non essendo di competenza del giudice di pace che, a dispetto del nome, decide come un vero e proprio giudice.
Resto a disposizione
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Buongiorno,
senz'altro confermo la correttezza della risposta della Collega che mi ha preceduto.
Nel caso che descrive, la causa civile da intentare eccederebbe la competenza per valore del Giudice di Pace, sia nel caso fosse di valore indeterminato , sia che superi il valore di euro 5.000,00.
Avanti il Tribunale è obbligatoria l'assistenza legale di un avvocato, mentre avanti il Giudice di Pace la parte può stare in giudizio da sola per controversie di valore sino a 1.100,00 euro salva autorizzazione del giudice di pace.
A disposizione per ulteriori chiarimenti
Gentilissimo Luciano,
da quanto scrive immagino sia stata espletata una prima fase stragiudiziale che tuttavia non ha sortito alcuna composizione bonaria.
Se l'importo richiesto è inferiore alla somma di euro 5.000,00 è competente il Giudice di Pace; se trattasi di somma superiore o indeterminabile è competente il Tribunale.
Prima però di procedere giudizialmente, alla luce delle ultime novità legislative, dovrà essere attivata la procedura di negoziazione assistita quale condizione procedibilità dell'azione giudiziale.
Cordialmente
Gentile Luciano,
Non può procedere dinnanzi al Giudice di pace poichè la competenza per la sua questione, rientrante in un'ordinaria causa di risarcimento per lesione del diritto d'autore, ascrivibile alla più ampia categoria delle cause da responsabilità aquiliana, è di competenza del Tribunale ordinario; pertanto dovrò adire il Tribunale territorialmente competente in base al suo domicilio.
avv. marina ligrani
Gentile Luciano,
il suo caso è di competenza del tribunale.
Potrebbe anche provare a fare una controfferta, però con l'intervento di un avvocato, in vista della definizione bonaria e ragionevole della controversia e solo posteriormente valutare se avviare un giudizio.
Resto a disposizione se dovesse necessitare di assistenza legale.
Distinti Saluti
Avv. Paola Cipriani