Quanto è giusto corrispondere di mantenimento?

Inviata da Sara. 15 mag 2020

Buonasera,
Il mio compagno attuale ha un figlio di 4 anni avuto dalla precedente relazione. Non sono mai stasi sposati e vivevano a casa dei genitori di lei.
Lui ha sempre corrisposto €300 al mese e,da quando il figlio va all'asilo €100 in più. Hanno accordato il tutto senza andare davanti ad un giudice.
Ora lei chiede dei soldi in più per pagare gli extra come medicine,baby sitter eventuale e corsi extra.
Il mio compagno fa fatica già ora a corrispondere quello che era stato accordanto, in quanto paghiamo un affitto di 530 €, spesa,bollette e rata della macchina di €150. Il suo stipendio con gli straordinari è di € 1600. Saremo costretti a breve a traferirci a casa dei miei genitori per poter mettere via qualcosa per acquistare casa in futuro. Il figlio è rimasto nella casa dei genitori di lei(casa popolare) che si prendono cura in tutto e per tutto di lui.
La sua ex ha avuto un'altro figlio con il suo compagno attuale con il quale convive. Da settembre porterebbe anche il figlio li con lei e chiede appunto anche le spese di baby sitting.
Il mio compagno tiene il figlio dal venerdì sera al sabato sera(a volte fino la domenica sera)e in ferie lo tengono al 50%. Lui ha sempre e comunque corrisposto lo stesso importo.
Lei vorrebbe andare tramite tribunale per avere un mantenimento più alto.
Io mi chiedo:A quanto ammonterebbe il mantenimento stabilito da un giudice? A quanto ammonterebbero le spese processuali e a carico di chi?

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Buongiorno,
non è possibile preventivare l'ammontare del mantenimento con certezza: la decisione del Giudice si fonderebbe su più fattori illustrati in atti, quali le esigenze di spesa per il minore e altro.
Per quanto riguarda le spese per resistere in Giudizio, vi sono tabelle precise sulla base del DM 55/2014, aggiornate nel 2018, a cui l'Avvocato fa riferimento per la parcella.
Se necessita di ulteriori informazioni più specifiche e consulenza non esiti a contattarmi in privato.
Cordiali saluti.
Avv. Vino

Studio legale Avv. Anna Vino Avvocato a Reggio Emilia

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Buongiorno Sara,
la materia del diritto di famiglia è piuttosto complessa e non vi sono delle tabelle standard che indichino quale deve essere l'ammontare del mantenimento del minore in relazione allo stipendio del genitore non affidatario. Occorre quindi analizzare la situazione concreta per capire quanto si deve e si può dare. Da un lato il suo compagno ha fatto bene a mettersi d'accordo con la sua ex per il mantenimento da corrispondere al figlio, ma dall'altro io consiglio sempre di andare in Tribunale per regolamentare anche le situazioni di coppie di fatto, non sposate, con figli.
Quindi se la sua ex compagna vuole adire le vie giudiziarie non bisogna spaventarsi, anzi forse è meglio, così sarà valutata attentamente la situazione economico patrimoniale di entrambi i genitori e se il suo compagno si trova nelle condizioni di non poter corrispondere di più di quello che già sta versando, questo sarà dimostrato. Le spese legali generalmente sono compensate fra le parti, ovvero ognuno si paga le sue.
Se ha bisogno, sarò lieta di assistere il suo compagno nella causa.
Avv. Stefania Gandini di Alessandria

Avv. Stefania Maria Gandini Avvocato a Alessandria

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Buongiorno sig.ra Sara,
le coppie di fatto non hanno bisogno di un provvedimento giudiziale che pronunci la separazione, ma può sorgere comunque la necessità di un intervento giudiziale se sorgono conflitti sull’affidamento ed il mantenimento dei figli. Se infatti c’è un rapporto pacifico tra i genitori, questi potrebbero trovare un accordo, tramite scrittura privata, su ogni aspetto (affidamento,diritto di visita, misura dell’assegno di mantenimento, ripartizione delle spese straordinarie), ma purtroppo non sembra questo il caso.
La soluzione migliore è appunto quella di instaurare un procedimento atto a determinare con un provvedimento del Tribunale competente quanto il suo compagno dovrà corrispondere per il mantenimento del figlio.
Per poterle fornire un'idea circa l'ammontare delle spese è necessario in primis capire se il ricorso sarà congiunto o meno.
Rimango a Sua completa disposizione.
Avv. Eleonora Ligorio (Padova)

Avvocato Ligorio Eleonora Avvocato a Limena

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Buongiorno Sara,
consiglio al Suo compagno di tentare un accordo economico con la ex compagna circa il diritto di visita ed il mantenimento del figlio, che poi verrà trasfuso in un procedimento giudiziale. Questo in primis nell'interesse del minore in quanto è opportuno che vi sia un provvedimento che stabilisca come regolare queste questioni ma anche nell'interesse del Suo compagno per tutelarsi da richieste indebite da parte della ex compagna.
Nel caso in cui fosse impossibile raggiungere un accordo sarà necessario avviare un procedimento giudiziale ex art. 337 bis e ss c.p.c.
Tenga presente che ciascun genitore dovrà contribuire al mantenimento del figlio in relazione alla rispettiva capacità economica e che in genere si tiene conto nel predetto calcolo, della quota di redditto disponibile sottratte le spese che mensilmente incidono sullo stesso.
Se ha bisogno di ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi per una consulenza più specifica.
Cordiali saluti.
Avv. Lavinia Misuraca

STUDIO AVV. LAVINIA MISURACA Avvocato a Modena

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Gentile Sara,
le premetto che il mantenimento del figlio è sempre obbligatorio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano stati sposati o meno.
Quanto all'assegno di mantenimento, questo in genere serve per coprire le spese quotidiane, ossia le spese ordinare (vestiti, scuola, alimenti...). Mentre le spese straordinarie (medicinali, corsi extrascolastici, visite mediche specializzate...) solitamente vengono sostenute da entrambi i genitori al 50%.
Non posso risponderle rispetto al possibile ammontare del mantenimento, perchè non ho sufficienti informazioni e in ogni caso il giudizio del Giudice potrebbe comunque essere differente.
La somma dell'assegno di mantenimento dipende da molti fattori: età del bambino, necessità, reddito dei genitori...
Inoltre non incide sulla determinazione della somma il fatto che la madre del bambino abbia un nuovo compagno e ulteriori figli. Infatti, del mantenimento dei figli è onerato solo il genitore, non anche eventuali nuovi compagni o coniugi.
Infine, l'ammontare delle spese processuali dipende dal valore della causa e ogni parte è tenuta al pagamento del proprio legale.
Se dovesse aver bisogno di una consulenza approfondita, non esiti a contattarmi:

Avvocato Valentina Mosca Avvocato a Vimercate

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La Legge 219/2012 ha introdotto il cd. il «rito partecipativo» per la regolamentazione in giudizio dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle coppie di fatto, conviventi, non sposate.
Il legislatore ha così spostato la competenza per la materia dal Tribunale per i Minorenni (che oramai ha una competenza residuale) al Tribunale Ordinario (le cui cause vengono trattate dalla Sezione Famiglia) ed è stato introdotto un procedimento particolare detto appunto “partecipativo” perchè consente ai genitori alla partecipazione alla formazione del procedimento che regolamenterà i rapporti con i figli.
Detto procedimento prevede che, una volta depositato il ricorso ex art. 316-317 bis cod. civ., il Presidente del Tribunale non fissi (come accade invece per i procedimenti di separazione e divorzio) udienza, bensì conceda due termini, uno per la parte ricorrente per la notifica del ricorso, ed un altro alla parte resistente per il deposito di una memoria difensiva di costituzione, concedendo sempre ad entrambe le parti il termine per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Lette le difese, il Collegio può:
fissare direttamente udienza dinanzi a sé, non ritenendo sussistenti i presupposti per formulare un suggerimento conciliativo;
rimettere le parti dinanzi al giudice delegato con il compito di suggerire ai genitori una possibile soluzione conciliativa, riservandosi di intervenire successivamente, se fallito il tentativo di conciliazione;
pronunciare provvedimenti provvisori, in presenza di conclusioni parzialmente conformi dei genitori (es. entrambi chiedono l’affido condiviso).
Il procedimento prevede, quindi, una fase conciliativa innanzi ad un giudice delegato, e solo in caso di fallimento di quest’ultima, una fase contenziosa innanzi al Collegio. La fase conciliativa o pre – contenziosa potrebbe, pertanto, concludersi con un accordo dei genitori, che verrà poi recepito dal Collegio, una sorta di omologa, sempre in analogia con quanto avviene nei procedimenti di separazione e divorzio.
Tale accordo ben potrebbe corrispondere alla proposta del giudice designato oppure in una soluzione totalmente o parzialmente diversa, elaborata dai genitori grazie all’assistenza dei difensori nominati, che certamente possono utilizzare il suggerimento del magistrato al fine di convincere le rispettive parti a confrontarsi sui problemi emersi ed a dialogare come padre e madre.
Se la fase conciliativa non porta a nessuna composizione bonaria, gli atti vengono rimessi al Collegio che provvede alla definizione giudiziale del procedimento, se del caso, previa nuova convocazione dei genitori.
Infine, qualora i genitori concordino integralmente sulle condizioni di affidamento e mantenimento, possono presentare al Tribunale ordinario un ricorso congiunto ai sensi dell’art. 316 cod. civ.. In tal caso, l’esame del Tribunale si limiterà alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori nell’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’articolo 337-ter, comma secondo, codice civile, accordo che verrà poi recepito dal Collegio.
Nel Suo caso specifico ritengo che nel ricorso si debba mettere in evidenza la difficoltà economica del Suo compagno a far fronte alle richieste economiche per il mantenimento del figlio, provando, ovviamente, le suddette difficoltà e, allo stesso tempo, bisogna dimostrare la capacità reddituale del nuovo nucleo familiare in cui il bambino è inserito, con l'apporto economico della madre e del nuovo compagno della madre.
Disponibile per eventuale consulto telefonico.
Avv. Luigina Luceri

Anonimo-179273 Avvocato a Taviano

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Gentile sig.ra
L' importo del mantenimento contempera vari elementi quali il reddito del padre e della madre che vengono messi a confronto, l ' eta del minore, i tempi di permanenza presso ciascun dei genitori e cosi via. Il mio studio è specializzato in materia di famiglia anche di fatto e dei rapporti nascenti dalle unioni relativamente anche ai figli nati fuori dal matrimonio. Resto a sua disposizione per una valuta approfondita e per un parere tagliato sul caso che ha prospettato.
Per una migliore difesa, mi contatti. Cordiali saluti. Avv Silvia Ghelarducci

Avv. Silvia Ghelarducci Avvocato a Lucca

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Salve consiglio di rivolgervi al Tribunale che solo questo potrà stabilire tenuto conto delle condizioni economiche importo del mantenimento da corrispondere. Sono a disposizione occupandomi della materia da anni lascio il mio recapito Avcv Roberta Rossetto

Avv. Roberta Rossetto Avvocato a San Giuliano Terme

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Buongiorno.
Capisco che il periodo sia di estrema difficoltà per tutti, ma il concorso al mantenimento del minore e il pagamento delle spese straordinarie a metà solitamente tra i due genitori sono dovuti per legge.
Ci sono protocolli di più o meno tutti i tribunali che spiegano bene cosa è incluso nell'assegno mensile e cosa sia extra e quando tali extra sono da concordare o sono ritenuti necessari e quindi dovuti a prescindere dall'accordo.
A mio avviso sarebbe corretto specialmente ora viste le difficoltà attuali venisse stilato un accordo se possibile recepito dal Tribunale perché mette a riparo il Suo compagno da richieste che non siano contemplate rispetto a quanto pattuito: finché le cose vanno i genitori tendono ad accordarsi tra di loro, ma quando l'accordo salta è facile che ci sia un inasprimento della situazione che va quindi gestita in Tribunale. Se invece l'accordo è fatto subito, si vedono attentamente tutte le esigenze da colmare del minore e la possibilità di partecipazione del padre in questo caso in funzione dei redditi, anche delle spese e delle sue necessità e si trova la soluzione. Il fatto che la signora abbia avuto un altro figlio da altro compagno non ha nulla a che vedere con il figlio di cui ci si deve occupare. Le consiglio di fare un punto delle necessità del bambino e delle disponibilità economiche e degli impegni fissi che il Suo compagno deve onorare in modo da definire cosa possa dare come concorso al mantenimento fisso. Se cerca in rete ci sono i Protocolli dei Tribunali sulle spese straordinarie e troverà anche risposta bene su cosa sia fuori assegno e cosa dentro.
A disposizione se avesse altre necessità.
Buona giornata.

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

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Buonasera Signora,
premesso che bisognerebbe approfondire meglio la questione, da quello che scrive, 400 euro per un figlio, oltre le spese straordinarie, è un po' eccessivo. Senza contare che c'è anche un affitto da pagare.
Se doveste ricorrere al giudice, sicuramente ridurrà tale importo.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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Gentile Signora Sara,
il giudice con riferimento all'art 337 ter cod civ. verificherà che ciascuno dei genitori stia provvedendo al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e la proporzionalità viene considerata secondo:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per quanto riguarda le spese straordinarie ( gli extra) se le medicine non sono quelle da banco che sono ricomprese nel mantenimento che sta già versando come per la baby sitter e i corsi extra devono essere accordate tra i genitori salvo che non siano quelle che vengono considerate richiedibili senza accordo e per conoscere quali sono i vari protocolli adottati dai Tribunali sono di aiuto.
A disposizione per ogni chiarimento.

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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Buongiorno, l'ammontare del mantenimento è stabilito in proporzione al reddito dei genitori e delle rispettive famiglie. Visto che la madre risulta convivente con altra persona occorre tener conto della partecipazione economica del nuovo compagno. Le spese dell'avvocato possono essere divise tra i due se entrambi si affidano allo stesso legale oppure ognuno pagherà il proprio.
Se vuole maggiori informazioni può contattarmi per un un'appuntamento.
Cordiali saluti
Avv. Chiara Rivalti

Studio Legale Avvocato Chiara Rivalti Avvocato a Modena

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