Buongiorno,
sottopongo alla vs. cortese attenzione una situazione che, a mio avviso, rientra nel reato di plagio.
Sono proprietario di una testata giornalistica periodica fondata nel 1914 e da me ripresa nel 1998. La testata è stata regolarmente iscritta presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Milano e in tempi più recenti (pochi anni orsono) è stata registrata anche presso l'ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio.
Attraverso alcuni spot pubblicitari televisivi sono venuto a conoscenza del fatto cha una nota casa editrice ha pubblicato copie della stessa testata risalente al periodo della seconda guerra mondiale. Le copie portano il nome della testata di cui io sono l'attuale proprietario e usa persino gli stessi caratteri grafici. Viene citato anche il nome del fondatore della suddetta testata, cosa che avvalora maggiormente la proprietà di chi vi scrive.
Non avendo ricevuto alcuna richiesta collaborativa, né avendo avuto alcun tipo di compenso per l'uso della testata giornalistica da parte di chi ne sta usando il nome, volevo sapere se in tutto questo era stato commesso il reato di plagio dato che la testata è stata da me registrata ben quindici anni prima dall'uscita delle copie effettuate da altra casa editrice.
In attesa di una vostra gentile risposta saluto cordialmente.
Giuseppe Martorana
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Sig. Martorana, mi pare di capire che la Casa Editrice nel pubblicare le copie, non ha eliminato i riferimenti originali quali nome della Testata e del fondatore. In tal caso ho dubbi circa l'ipotesi di plagio, che consiste in una falsa attribuzione di paternità dell'opera altrui, violando il diritto morale di paternità del vero autore.
Nei limiti di quanto da Lei descritto, essendo necessaria una verifica più circostanziata, pare profilarsi un'ipotesi di violazione dei diritti economici sull'opera.
Avv. Giuseppe Bianco
reato di PLAGIO nel diritto penale italiano era il reato previsto dall'art. 603 del codice penale, secondo cui «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981. Forse lei si riferisce al PLAGIO nel diritto d'autore ed è forse da valutare quale ipotresi di reato possa ipotizzarsi ....come il furto 624 c.p.
Buongiorno sig. Martorana,
sulla base di quanto da Lei riferito occorre sottolineare che la Cassazione, con la sentenza n°29774/2008, ha precisato che la testata di un giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non costituisce in sè e per sè opera dell'ingegno, pertanto, non è protetto come bene autonomo, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'articolo 100 L.d.a. nella misura in cui individua una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo. Conseguentemente la protezione offerta è limitata all’uso del nome in opere della stessa specie. Ciò significa che potrebbe essere utilizzato per testate di tipo diverso. Se però Lei ha anche registrato il marchio, la tutela è molto più ampia e si estende a qualsiasi tipo di giornale e alle categorie merceologiche indicate nella domanda di registrazione. Conseguentemente, quanto commesso dalla “nota casa editrice” potrebbe violare il diritto di copyright qualora Lei abbia mantenuto la pubblicazione della rivista e il rinnovo del marchio.
Resto a disposizione, cordiali saluti
Avv. Claudio Borgoni (Milano e Piacenza)
Rispondo affermando che, all'apparenza dei fatti, potrebbe avere ragione Lei. Una risposta maggiormente dettagliata , riguardo la violazione del diritto del proprietario della testata, anche verificando la documentazione esistente
A disposizione per ogni evenienza. Cordialità
Avv.Antonio Cesarini, Bergamo