Salve, sono in affitto in un appartamento da circa 2anni,mi è capitata l'occasione di acquistare una casa e ora devo recedere dal contratto di affitto. La mia agenzia dice che posso disdire il contratto di affitto e andarmene prima dei 6mesi senza pagare obbligatoriamente tutti e 6 i mesi, in quanto avendo un mutuo da pagare, non posso sostenere mutuo e affitto e sembra che questa sia una giusta causa per recedere anticipatamente. Posso farlo?
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Gentilissima signora
Da quanto ha scritto deduco si tratti di contratto di locazione ad uso abitativo (4+4)
La sua agenzia le ha dato purtroppo un'informazione scorretta.
In primo luogo occorre verificare se nel suo contratto è prevista una clausola di recesso convenzionale, ossia che le da il diritto di recedere liberamente dal contratto anche prima della scadenza naturale dello stesso, e a quali condizioni.
Se tale clausola non c è, lei dovrà sfruttare necessariamente il recesso per gravi motivi previsto dall'art 3.6 della legge 431/1998: dovrà cioè inviare una raccomandata al locatore esplicitando i gravi motivi. Anche tale recesso però richiede un preavviso di 6 mesi.
D altronde capisce bene come una legge non possa annullare ogni tutela per il locatore e lasciarlo di punto in bianco senza conduttore e con le perdite da immobile sfitto.
Nella speranza di esserle stata utile la saluto cordialmente
Avv Stefania Flore, Cagliari
Buongiorno, vista l'informazione scorretta datale, dalla sua agenzia, lei può sfruttare a suo vantaggio l'art. 3.6 della l. 431/98, inviando cioè una raccomandata A/R esplicando i gravi motivi, un recesso contrattuale che avverrà comunque non prima dei sei mesi.
Resto a disposizione, anche per eventuale redazione della lettera in questione.
Cordialmente,
Dott. Pagliuca Alessandro
Per rispondere correttamente alla sua domanda occorrerebbe esaminare il contenuto del contratto di locazione da lei sottoscritto.
Ad ogni modo Il conduttore può recedere da un contratto di locazione in due casi:
-laddove nel contratto le parti abbiamo previsto una clausola di recesso libero del conduttore, quest’ultimo ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento, anche qualora non ricorrano i “gravi motivi“ dandone preavviso almeno sei mesi prima.
-oppure la possibilità di recesso è comunque garantita in presenza di gravi motivi. Anche in questo caso occorrono almeno sei mesi preavviso.
Dal punto di vista civilistico il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore tutte le mensilità previste dai termini di preavviso.
Per ulteriori approfondimenti rimango a disposizione.
Gentile Elena,
non mi è chiaro quanto Le è stato riferito dall'agenzia imm.re. Ad ogni modo, per poterLe fornire un riscontro preciso occorrerebbe perdere visione del contratto di locazione.
Se necessita di consulenza ed assistenza, resto a disposizione.
Gent.ma Signora,
posto che è dubitabile che quella che lei ha sia una "giusta causa" per il recesso anticipato, in ogni caso mai senza l'accordo del locatore è possibile ridurre unilateralmente la durata del preavviso (quindi non pagare per le relative mensilità).
Cordiali saluti.
Benedetta Flocchini
Gentile sig. ra Elena,
si può parlare di giusta causa solo con riferimento a cause: 1) sopravvenute; 2) oggettive; 3) indipendenti dalla volontà dell'inquilino.
Nel suo caso, si può parlare di causa sopravvenuta ed oggettiva, ma temo che ci siano i presupposti per affermare che si tratti di un fatto indipendente dalla sua volontà: la stipula del contratto di mutuo è stata una sua libera decisione.
Cordialmente.
Gentile signora Elena,,non mi pare che un indebitamento volontario costituisca giusta causa di recesso dal rapporto locativo.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli