Recupero crediti e cessione del debito

Inviata da Mari19. 20 feb 2021 Contratti

Salve,
Due giorni fa sono stata contattata da un agente del recupero crediti per delle fatture insolute del 2014 di eni gas e luce. Mi specificano che il debito è stato ceduto ad un altra società, che però in tutti questi anni non mi ha notificato nulla né tramite pec né tramite A/R. La società di recupero crediti mi ha contatto telefonicamente sono poi stata io a fornire un indirizzo mail sul quale mi hanno inviate queste fatture insolute datate luglio 2014-dicembre 2015 (quindi ipoteticamente in prescrizione non avendo mai ricevuto nulla che abbia potuto interromperla) in più una lettera di questa società che ha acquisito il debito dove è indicata solo una data in cui l avviso è stato pubblicato nella Gazzezsa ufficiale(2017). Volevo sapere non avendo io ricevuto o formato alcun tipo di raccomandata, mail pec posso procedere tramite avvocato per una contestazione? Oppure l iscrizione a questa gazzetta ufficiale ha interrotto i termini di prescrizione delle fatture 2014-2015?
Grazie mille per la disponibilità
Maria

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La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale per eventuali opposizioni alla cessione del credito ma non interrompe la prescrizione,che può essere interrotta solo da atti notificati direttamente al debitore.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Questo tipo di debiti si prescrive in 5 anni se non erro.. credo che la notifica via semplice mail non basti a interrompere la prescrizione, forse è piu efficace l'invio per pec. Ad ogni modo bisognerebbe che mi scrivesse meglio cosa è successo. Le fornirei sicuramente un parere più preciso in atto scritto e motivato in soli 5 giorni dall'accettazione del preventivo di circa 125 euro.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Buongiorno,
trattandosi di forniture risalenti agli anni 2014-2015, soggette a prescrizione quinquennale, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione (lettera raccomandata), le somme non sarebbero più esigibili.

Eventuali lettere di sollecito inviate a mezzo posta ordinaria prima del decorso del termine di prescrizione presterebbero, comunque, il fianco a contestazione in ordine a certezza della data e prova dell'avvenuta ricezione.

Nel Suo caso, ad esempio, maggiore tranquillità la potrebbe avere solo se non avesse mai cambiato indirizzo di residenza e non avesse ricevuto nel corso degli anni avvisi di giacenza di lettere raccomandate non successivamente ritirate presso l'Ufficio Postale.

Qualora dovesse ricevere ulteriori contatti, Le consiglio di rivolgersi ad un professionista della Sua zona per la disamina del caso.
Cordialità.
Avv. Mauro Panettiere

Avv. Mauro Panettiere Avvocato a Modena

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Se non ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento - e non ha cambiato indirizzo- è tutto prescritto
Le somme dovute periodicamente come queste si prescrivono in 5 anni, sicchè dal 2014 e 2015 sono abbondantemente trascorsi
Puo certamente rivolgersi ad un legale per farlo presente
A disposizione
Saluti
avv. Laura Ferrari

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Buona sera,
la società che aveva titolo a chiedere le somme doveva inoltrare formale richiesta delle stesse tramite raccomandata A/R, la telefonata o l'invio di una lettera semplice che non prova di essere arrivata al destinatario non prova che vi è stato un evento interruttivo alla prescrizione quinquennale perchè anteriori al 2018, qualora fossero state successive il termine di prescrizione sarebbe stato di 2 per quanto riguarda il gas, per la luce invece permangono i 5 anni.
Fino a che non le arriva un atto ingiuntivo non è necessario che la assista un legale, viceversa qualora le dovesse arrivare si attivi affinchè venga proposta opposizione.
Se necessita di ulteriori chiarimenti non esiti a contattarmi

Studio Legale B. D. Longo Avvocato a Reggio Calabria

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