sono una studentessa universitaria intenzionata ad iniziare ad impartire lezioni private.
Prima di intraprendere questa attività vorrei conoscerne il regime fiscale, se ne esiste uno e quale.
RingraziandoVi in anticipo per l'attenzione e disponibilità, porgo
Cordiali saluti.
A.E.
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Buongiorno,
può fino ad un massimo di 5.000 euro all'anno emettere ricevute per prestazioni occasionali tra privati. Affinchè sia valida ai fini fiscali è importante che vi siano indicati: dati del prestatore occasionale ovvero i dati di chi ha svolto il lavoro e rilascia quindi la ricevuta di pagamento (nome e cognome, indirizzo, telefono e codice fiscale) i dati del Committente la prestazione occasionale ovvero i dati della persona che ha commissionato la collaborazione (nome e cognome, indirizzo, telefono e codice fiscale).
Si deve poi indicare se si tratta della prima, seconda o terza ricevuta di pagamento prestazione occasionale e la data.
va inoltre specificata la dicitura prestazione occasionale. Non vanno invece inserite diciture riguardanti l’IVA o la ritenuta d’acconto, in quanto i privati, non essendo sostituti d’imposta, non versano la ritenuta d’acconto.
Va infine indicato il compenso lordo, ovvero, la somma ricevuta per la prestazione occasionale e sulla quale si dovranno pagare le tasse con la dichiarazione dei redditi. La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che superano le 77,47 euro.
Diversamente potrebbe effettuare le ripetizioni facendosi pagare dal committente con i buoni lavoro voucher dal valore di 10,00 all'ora in cui sono compresi anche i contributi Inps.
Cordiali saluti
Salve,
non essendo lei un soggetto Iva, le si pongono due strade al fine di dichiarare i redditi percepiti come prestazione occasionale e non sfociare in un pericoloso stato evasivo. È necessario, infatti, sapere che rispettando alcuni semplici paletti imposti dalla legge, chi fornisce prestazioni di lavoro occasionale può essere esentato dal pagamento delle tasse, pur lavorando nel pieno rispetto delle regole e senza incorrere in nessun tipo di sanzione pecuniaria.
Affinché un'attività possa essere riconosciuta come prestazione di lavoro occasionale, deve appunto rispettare le seguenti caratteristiche dettate per legge:
- non dev’essere un’attività abituale;
- dev’essere un’attività non professionale;
- non deve svolgersi con continuità;
- non dev’esserci una coordinazione.
Data la natura del tipo di lavoro e la sua definizione, è normale che questo genere di collaborazione non debba necessariamente essere regolamentata da un contratto di prestazione occasionale scritto perché, fra le due parti, non ci deve essere nessun vincolo continuato e nessuna subordinazione o coordinazione.
Affinché possa essere considerata tale deve rispondere anche ad altri importanti e determinati requisiti che fanno sì che, per legge, possa essere considerata una collaborazione occasionale e non professionale:
– la collaborazione con uno stesso committente non può essere più lunga di trenta giorni in uno stesso anno solare, altrimenti diventa abituale e continuativa;
– la somma di tutti i compensi percepiti non può essere superiore ai 5000 euro (5 mila) netti in uno stesso anno solare.
Se la sua fattispecie dovesse risultare contraria a quanto detto finora, la collaborazione da occasionale diventerebbe a progetto o professionale e dovrebbe essere regolata dalle specifiche norme in merito.
Detto ciò, se il lavoro occasionale rispetta questi parametri, le si pongono due strade:
1. emettere fattura, in cui devono essere necessariamente indicati:
– dati personali del committente;
– dati personali del prestatore d’opera;
– dati di identificazione della ricevuta (numero e data)
– compenso lordo
– importo della ritenuta d’acconto (20% sul compenso lordo)
– totale netto da corrispondere
- marca da bollo nel caso in cui la fattura superi i 77,47 euro
Nel caso in cui tra lei e il committente sia previsto che, oltre al compenso, lei abbia diritto a un rimborso per le spese effettuate, anche queste ultime sono soggette alla ritenuta d’acconto ma, se gli accordi di collaborazione prevedono che non le spetti nessun compenso ma solo un rimborso per le spese sostenute, queste non sono assoggettate al regime di ritenuta d’acconto.
Il reddito da prestazioni occasionali così determinato deve finire nel suo "unico 2015" nel quadro RL, facendo parte dei "redditi diversi" e, pertanto, andrà a formare la base imponibile Irpef.
2. un'altra scelta è quella di ricorrere ai voucher di lavoro, soggetti al regime agevolato della cedolare secca e creati dal ministero del lavoro proprio per regolare tali casi. tali voucher devono essere acquistati dal committente presso una ricevitoria autorizzata all'emissione: il valore nominale del voucher orario è fissato in 10 euro, mentre il corrispettivo netto a favore del prestatore è di 7,5 euro (2,5 euro sono trattenuti per la contribuzione alla gestione separata dell’Inps, per quella all’Inail e per il compenso al concessionario per la gestione del servizio).
Confidando di aver fornito una risposta chiara ed esauriente,
Dott. Alessandro Scavo, specialista settore tributario
Studio Legale Scavo
Buongiorno,
può emettere ricevuta per prestazione occasionale fra privati sino ad un massimo di 5000 euro annui. Diversamente può farsi pagare dalla committente mediante buoni voucher dal valore nominale di 10 euro (valore netto 7,50 euro) in cui sono compresi anche i contributi Inps.
Cordiali saluti
Gentilissima Alessia,
mi spiace non poterLe essere d'aiuto ma si tratta di un quesito che dovrebbe sottoporre ad una commercialista di Sua fiducia.
Cordialmente.