Rescissione contrattuale di locazione

Inviata da carmen. 6 set 2016 Diritto delle locazioni

Salve, il 20 giugno del corrente anno ho stipulato un contratto di locazione per un appartamento.
Il proprietario dell'immobile il 12 luglio del corrente anno ha registrato tale contratto...nel frattempo sono stata sottoposta a cure radio metaboliche in seguito a tirectomia totale per un carcinoma papillare...dal quel momento ho dovuto rinunciare al trasferimento in città ed abbondonare i progetti lavorativi...di conseguenza non ho mai potuto usufruire dell'immobile che avevo appena affittato...messo al corrente il proprietario dell'immobile dell'accaduto...mi ha risposto tramite mail...che ormai il contratto era registrato e non potevo rescindere a mio piacimento e quindi sono obbligata a dover versare al signore in questione tutta la durata del contratto di quattro anni...perché aveva rifiutato altri inquilini prima di poterlo affittare a me...pertanto dopo aver versato due caparre più una mensilità...senza aver mai usufruito dell'immobile e senza aver avuto neanche il modo ed il tempo di poter fare le volture di energia elettrica,rete idrica e gasdotto...avendo già inviato una a/r sarò obbligata ugualmente a elargire le sei mensilità come previsto per legge...oppure in seguito alla mia salute precaria potrei essere esentata? visto il periodo di mia inattività lavorativa...considerato il fatto che per poter effettuare tali terapie sono costretta a recarmi in un centro specializzato fuori regione.

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Il conduttore può recedere dal contratto di locazione se il contratto prevede un recesso “libero”, ovvero svincolato dall’indicazione di qualunque motivo, con almeno sei mesi di preavviso.
In mancanza di tale previsione, può recedere qualora ricorrano “gravi motivi”, anche in questo caso dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione.
Nel caso dei motivi di salute, deve trattarsi di problemi permanenti o comunque duraturi a tal punto da rendere l'unità immobiliare non conforme agli usi.
In mancanza, non ricorrono le condizioni per esercitare il diritto di recesso per gravi motivi.
Nel suo caso potrebbero ricorrere i gravi motivi se la terapia alla quale lei è stata improvvisamente sottoposta le impedissero concretamente (in relazione, per esempio, alla distanza, visto che parla di recarsi fuori regione, mentre è da valutare la frequenza delle cure) di utilizzare l’immobile locato.
Ad ogni modo, il recesso del conduttore per “gravi motivi” senza il preavviso di legge comporta l’obbligo di risarcire i danni patiti dal locatore che dimostri di non essere riuscito ad utilizzare l’immobile; tali danni possono corrispondere, innanzitutto, alla mancata percezione dei canoni di locazione per tutto il periodo di preavviso (chiaramente se l'appartamento viene locato subito dopo il suo rilascio sarà difficile dimostrare la ricorrenza di un danno).
Sollecito anch’io un accordo con il locatore.
Cordiali saluti.
Avv. Lucio Di Biase

Studio Legale Di Biase Avvocato a Lanciano

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Buongiorno,
il recesso anticipato del conduttore, cioè la disdetta del contratto prima che sia trascorso il naturale termine previsto contrattualmente, è sempre ammesso in presenza gi "gravi motivi", previo invio tempestivo (sei mesi) di disdetta motivata.
Siccome la locuzione "gravi motivi" è molto generica, in caso di contrasto sulla liceità dei motivi addotti per il recesso sarà sempre il Giudice a dire l'ultima parola.
In ogni caso, tra i motivi che più facilmente possono essere avallati anche in sede giudiziaria, vi sono proprio i "motivi di salute".
A mio avviso, il Suo stato di salute legittima e giustifica pienamente il recesso anticipato.
Dalla lettura del Suo quesito, mi pare di capire che Lei non ha potuto inviare la disdetta nel termine previsto, proprio perchè l'evento (malattia) si è verificato all'improvviso, quindi non era previdibile.
Purtroppo, in tali casi, la legge nulla prevede, per cui l'unica possibilità è quella di giungere ad un accordo con il locatore.
Ad esempio, potrebbere trattare con lui una riduzione del canone concordato.
D'altronde, il locatore ha già incassato somme di denaro a titolo di caparra e mensilità.
Resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Saluti.
Avv. Luca Grassini.
A

Studio Legale avv. Grassini Luca Avvocato a Pisa

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