Responsabilità penale lesioni personali

Inviata da mario. 7 giu 2020

Salve avvocato che ho responsabilità ho io come titolare di un attività se il mio dipentente dovesse aggredire un cliente provocandogli lesioni personali.
Sono responsabile civilente o penalmente? Oppure io non rischio niente e il mio dipendente aggredisce un cliente?

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Gentile Mario,
come giustamente sottolineato da chi mi ha preceduto, la responsabilità penale è personale e pertanto, astrattamente, Lei non corre il pericolo di essere sanzionato penalmente. In concreto, potrebbe avvenire solo ove Lei avesse partecipato al reato (ipotizziamo, commissionandolo, ma non è il suo caso evidentemente).
Civilmente, al contrario, il rischio di dover risarcire il danno sussiste ai sensi dell'art. 2049 c.c., norma rispetto alla quale sono stati spesi fiumi di inchiostro da parte della Giurisprudenza. Pertanto, se comunque vale sempre la regola per cui è opportuno che ci si rivolga ad un avvocato, a maggior ragione è opportuno che lo faccia Lei perché nel suo caso la differenza non la fa tanto la norma di legge (art. 2049 c.c.) quanto piuttosto le esatte modalità con cui si sono svolti i fatti.
A disposizione per ogni chiarimento del caso
Cordiali Saluti
Avv. Duilio Cuoci

Avvocato Duilio Cuoci Avvocato a Viareggio

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Gentile Signor Mario
Richiamo l'art. 2049 c. c., secondo il quale i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi "nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Egregio Signor Mario,
con riferimento al Suo quesito, occorre distinguere il profilo penale da quello civile.
Mentre la responsabilità penale è personale, per cui ciascuno risponde di ciò che ha commesso o omesso di fare, salve le ipotesi di concorso nel reato, per la responsabilità civile, in caso di danni provocati a terzi dal proprio dipendente, il datore di lavoro è chiamato a rispondere civilmente ex articolo 2049 del codice civile.
Cordiali saluti
Avv. Marcello Mattucci

Avvocato Marcello Mattucci Avvocato a Atri

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Gentile Mario,
per rispondere compiutamente alla Sua domanda, sarebbe necessario conoscere i fatti e le circostanze in cui sono accaduti.
In linea di massima - ma, ripeto, è fondamentale conoscere tutta la vicenda concreta - il datore di lavoro è civilmente responsabile dei danni causati dal proprio dipendente ai sensi dell'art. 2049 codice civile. La questione è però molto più complessa di così e impossibile da riassumere nello spazio di un commento.
Non sussiste invece la responsabilità penale, perché questa è personale a meno che, ma lo scrivo come ipotesi che sicuramente non la riguarda, lei abbia commissionato al suo dipendente di commettere un reato.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali Saluti
Avv. Duilio Cuoci

Avvocato Duilio Cuoci Avvocato a Viareggio

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Buongiorno,
la responsabilità penale, recita il codice, é personale. Quindi non risponde penalmente per fatto doloso altrui. Civilmente, invece, ne potrebbe rispondere non avendo ben scelto e controllato il suo dipendente. Visti i suoi dubbi, ritengo sia meglio rivolgersi ad un legale per approfondire meglio la vicenda.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Mordà

Avv. Roberto Mordà Avvocato a Torino

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