Restituzione patente
Buongiorno, volevo sapere cosa ne pensavate e se fosse possibile, se il Prefetto non si pronuncia sulla sospensione nel citato termine di 15 giorni, il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente di guida.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 218 – comma 2 – del vigente codice della strada.
Considera che anche la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 cod. strada esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo” (cfr. Cassazione Civile, sezione I, 7 novembre 2003, n. 16714).
Ergo, se sono decorsi i termini di legge (5+15 giorni), devi presentare una domanda per ottenere la restituzione della patente di guida.
Tale richiesta puoi depositarla presso la competente Prefettura. In tal caso, ti consiglio di farti apporre un timbro di protocollo su una copia che conserverai tra le tue carte.
In alternativa, l’istanza di restituzione della patente puoi spedirla mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.