Revisione quota mantenimento dopo il divorzio

Inviata da L. Canale. 12 feb 2016 Divorzio

Salve, sapreste dirmi se esiste la possibilità di rivedere la somma della quota di mantenimento e adeguarla a divorzio avvenuto? (Percepisco 90 euro mensili) L'ex coniuge sta togliendo la quota di mantenimento al figlio maggiorenne disoccupato e padre di un bimbo di un anno. Si può impedire questo atto?
Grazie per l'attenzione.
L.L

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Anche dopo il divorzio è possibile chiedere la modifica dei provvedimenti statuiti in sede di divorzio, purché siano mutate le condizioni economiche di almeno una delle parti.
Il genitore, senza un apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria, non può sospendere o ridurre l'assegno di mantenimento a favore del figlio o del coniuge.
È quindi possibile agire in vaia esecutiva nei confronti del genitore che non adempie all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio.
A Sua disposizione per assistenza.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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E possibile mutare l'assegno se sono mutate le condizioni economiche di almeno uno dei due coniugi. Per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne, prima di procedere alla riduzione dell'assegno occorre sempre rivolgersi al giudice altrimenti si rientra nell'illecito penale. Occorre comunque analizzare meglio le questioni.
per ogni ulteriore approfondimento a sua disposizione. avv.Raffaella Scarinci

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Sì bisogna leggere le carte

Avv. Raffaella Mancuso Avvocato a Milano

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Buonasera,
si la cosa è possibile anche dopo intervenuta la sentenza di divorzio purché siano almeno effettivamente mutate le condizioni economiche della parte che avanza la richiesta.
In assenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque l'assegno di mantenimento a favore del figlio non può essere nè sospeso nè ridotto .
Quindi per i ratei non riscossi ovvero per le differenze maturate ad oggi Ella può sempre agire per il recupero dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio.
sono a sua disposizione per qualsiasi assistenza.
Distinti saluti
Avv. Luigi A. Musumeci - Giuffrè

Studio legale Musumeci Avvocato a Catania

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Buongiorno.
Da quanto riferisce, mi pare di capire che l'ex coniuge arbitrariamente abbia deciso di ridurre e/o non corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, stabilito nella sentenza di divorzio. Se così fosse, Lei può agire esecutivamente per ottenere il pagamento del dovuto.
Le segnalo, inoltre, che è possibile chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, instaurando apposito giudizio.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Anche dopo il divorzio è possibile modificare la somma dovuta per il mantenimento se sono mutate le condizioni di uno dei due coniugi rispetto a quando hanno emesso il mantenimento. Inoltre non versare il mantenimento è reato penale e sarà comunque possibile agire anche con un'azione innanzi al tribunale civile per il recupero del dovuto. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Avv. Angela Vicario

Studio Legale Avv. Angela Vicario Avvocato a Teano

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la modifica dei provvedimenti è sempre consentita se sono cambiate le condizioni rispetto a quando il provvedimento è stato emesso
Resto a disposizione per esaminare la questione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Gentilissima Utente,
i provvedimenti statuiti anche in sede di divorzio sono sempre modificabili e/o revocabili, su istanza di chi vi abbia interesse, a condizione che sia intervenuto un mutamento delle condizioni economiche in senso peggiorato o migliorative, per il beneficiario oppure per il soggetto obbligato.
E' importante precisare che non e' consentita la sospensione o l'autori dizione dell'assegno di mantenimento in difetto di un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria.
In caso di mancato pagamento dell'assegno, Suo figlio maggiorene sara' legittimato ad agire esecutivamente nei confronti del padre per il recupero coatto dei ratei scaduti e non pagati.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Buongiorno,
anche successivamente al divorzio, è possibile chiedere la revisione degli accordi economici mediante ricorso al Giudice. Presupposto dell'accoglimento di tale richiesta, è una modifica della situazione di fatto che aveva in precedenza portato a concordare determinate condizioni (ad esempio, l'ex coniuge che perde il lavoro può chiedere un contributo di mantenimento più alto). Ovviamente, la modifica deve essere stabilita da un Giudice su richiesta della parte e la modifica non può essere unilaterale.

Per quanto invece, riguarda la questione relativa al figlio maggiorenne, il padre è comunque tenuto al mantenimento se tale esigenza è stata accertata in sede di divorzio. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, sarà il figlio direttamente ad avere diritto di agire per il pagamento nei confronti del padre, promuovendo eventualmente un'azione esecutiva nei suoi confronti.

Cordiali saluti.

Avv. Valentina Cardani

Avv. Valentina Cardani Avvocato a Novara

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