Ad un genitore perviene una richiesta alimenti ex art.433 c.c. la missiva esorta il genitore a corrispondere la somma di euro 300 ad ogni figlio per consentire ad essi di trovarsi una sistemazione abitativa stante al divieto del genitore di dimorare nell'appartamento di proprietà essi risultano ivi residente. La mia domanda è questa qualora venisse comprovata la loro volontà di non solidificare nessun rapporto di lavoro licenziandosi ad oltranza il genitore è tenuta ad attemperare a questa richiesta?grazie
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Gentile Alberto,
L’obbligo al versamento degli alimenti prescinde dalla condizione lavorativa dell’obbligato pertanto permane anche in caso di licenziamento.
Avv Marina Ligrani
Egregio Signor Alberto,
bisogna considerare diversi elementi, quali, per esempio, l'età dei figli, la durata di ogni impiego, l'impegno a ricercare un'occupazione...
Si rivolga ad un avvocato di Sua fiducia per valutare il Suo caso specifico e rispondere alla missiva.
La legge prevede un obbligo alimentare qualora i figli non riescano a provvedere al proprio sostentamento, mentre, per il mantenimento, non sancisce espressamente un età compiuta la quale i figli non hanno più il diritto a ricevere detto contributo, lasciando ai Giudici il potere discrezionale, valutando il caso concreto.
A disposizione.
Cordiali saluti.
avv. Francesca Minutolo del Foro di Modena
Buongiorno
non esistono regole standard bisogna valutare caso per caso analizzando tutti i fattori collegati alla problematica.
Ad ogni modo se ci sono prove di mancata volontà di trovare lavoro o comunque di farsi licenziare ci sono potenziali motivi per non adempiere agli alimenti.
Ribadisco che bisogna valutare con attenzione tutti i fattori.
Resto a disposizione presso il mio studio legale per qualsiasi necessità.
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (Lucca)
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Gentile sig. Filippo,
in merito alla sua richiesta le evidenzio che la Cassazione è piuttosto chiara nel precisare che l'obbligo di mantenere i figli permane fino all'autosufficienza economica degli stessi (con il limite dell'età raggiunta che per esempio il Tribunale di Milano identifica in anni 34 o valorizzando alcuni indici come la conclusione del percorso di studi e l'iscrizione al relativo albo professionale) ma decade se il figlio rifiuta opportunità lavorative confacenti al percorso di studi sostenuto.
L'inerzia del figlio bene può essere valutata come motivo che fa venir meno l'obbligo di mantenimento della prole gravante sul genitore.
Per chiarimenti non esiti a contattarmi.
Un cordiale saluto. Avv. Matteo Gigliosi