richiesta divorzio in regione diversa della separazione

Inviata da Julia. 31 ott 2016 Divorzio

Salve, posso chiedere divorzio nel tribunale di mia residenza, anche se la sentenza di separazione era stata annunciata nel tribunale della residenza del mio ex marito? Se il mio ex marito da 9 anni ( il figlio oggi ha 13 anni) non ha mai avuto rapporti affettivi e da 6 anni non versa gli alimenti per il figlio, si può ottenere l'affidamento esclusivo a favore della madre? Quali sono i termini e la procedura? Vi ringrazio in anticipo per le gentili risposte.

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Gentile sig.ra Julia,
1. il divorzio lo può chiedere ed è competente il Tribunale di residenza del coniuge convenuto, a meno che non sia irreperibile all'anagrafe, in tal caso è il tribunale di Sua residenza.
2. Puo' chiedere la modifica dell'affidamento (da congiunto ad esclusivo), all'interno dello stesso procedimento di divorzio, dimostrando che il comportamento dell'altro genitore sia pregiudizievole per il minore. Ritengo che l'omesso versamento del mantenimento non sia motivo da solo sufficiente, anche perché Lei avrebbe il potere-dovere di ottenerne il pagamento con delle azioni esecutive. La trascuratezza del padre invece potrebbe essere rilevante, sempre che Lei dimostri tuttavia di aver incoraggiato sollecitato e caldeggiato il rapporto dell'altro con il minore.
3. I tempi per un divorzio giudiziale non sono celerissimi, ma già dalla prima udienza in via temporanea potrebbe ottenere delle modifiche delle condizioni preesistenti.
4. I costi prevedibili, oltre alle spese di bollo per radicare il giudizio( , all'incirca 150 euro), dipendono dalla tariffa concordata con il Legale che sceglierà. Si è soliti nel mio Studio applicare il minimo previsto nelle Tariffe (Parametri) vigenti in base al D.M.55/14.
Ovviamente queste sono indicazioni operative di massima che andranno verificate nel caso concreto.
Cordiali Saluti.

Studio Legale dell'Avv. Biancamaria Pisani Avvocato a Roma

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Gentile sig.ra julia,
Il tribunale competente è quello dell'ultima residenza comune o, in mancanza, quella del convenuto (cioè suo marito). Quindi probabilmente per quanto riguarda il divorzio dovrà essere instaurato dove avete celebrato la separazione.
Per quanto concerne il recupero del credito mai versato dal suo ex marito può agire in giudizio sia in sede civile che penale.
Infine per quanto concerne l'affido esclusivo, la circostanza che suo marito non abbia mai versato il mantenimento è senz'altro rilevante, ma potrebbe non essere determinante (dipende da cosa dirà suo marito in giudizio). In questo caso la competenza del tribunale è quella dove risiede il minore e se lei proponesse la domanda congiuntamente al divorzio dovrebbe prevalere la residenza del minore.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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Buonasera Signora
La competenza si stabilisce in base all'ultima residenza del minore per il resto si deve rivolgere ad un avvocato della sua zona in modo da aiutarla per gestirla al meglio.
Resto a sua disposizione, per ogni chiarimento mi contatti attraverso il portale.

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

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Gentile sig.ra Julia,
rispondo brevemente alle questioni poste-
A- Dove si presenta la domanda di Divorzio?
1. la Domanda di Divorzio giudiziale (e ciò nel caso in cui un solo coniuge, evidentemente in disaccordo con l'altro, agisca), si propone:
1.a- innanzi al luogo in cui il coniuge "convenuto" (chiamato in giudizio) ha la residenza o il domicilio.
1.b- Nell'ipotesi in cui il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, allora la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente.
1.c- Nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano all'estero, di fronte a qualunque tribunale italiano.
2. La domanda di divorzio "congiunto" (mediante cioè ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi separati) può essere invece proposta indifferentemente al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

B- Possono essere modificati, nel procedimento di Divorzio, i provvedimenti di affido assunti in sede di separazione?

Premesso che in tema di affidamento i giudici sono soliti confermare i provvedimenti omologati o statuiti in sentenza di separazione, soprattutto ove siano stati resi in ossequio al principio cd di bigenitorialità di cui alla L. del 2006 (pari diritti e doveri e responsabilità dei genitori), in presenza tuttavia di comprovate idonee motivazioni (quali il disinteresse protratto ed ingiustificato), nulla vieta che sia modificato il regime preesistente di affidamento. Tenga conto che la valutazione che opererà il Giudicante tuttavia sarà sempre alla stregua del "principale interesse del minore", e che, solo in presenza di fatti nuovi sopravvenuti e pregiudizievoli per il minore sarà disposto un affidamento esclusivo, considerato eccezionale. Tenga presente che se in da un lato vari tribunali, tra i quali di recente il tribunale di Roma, ritengano opportuno sanzionare la trascuratezza del coniuge che non eserciti o eserciti in modo inadeguato il diritto-dovere di frequentazione del figlio, anche attraverso condanne a risarcimenti economici, e con risvolti in alcuni casi anche penalistici, particolare attenzione viene però data alla valutazione in concreto ( su circostanze documentate e comprovate) se il genitore affidatario abbia comunque adempiuto al "dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario"...
Per cui Le consiglio comunque:
- di sollecitare per iscritto il coniuge ad ottemperare ai propri doveri, e nel caso di persistente rifiuto, ad agire senza indugio per l'adempimento degli obblighi economici di mantenimento, e non.
- di rivolgersi ad un legale per approfondire il caso concreto, mediante una consulenza ad hoc. Per ulteriori informazioni ci contatti tramite portale.

Cordiali saluti.

Studio Legale dell'Avv. Biancamaria Pisani Avvocato a Roma

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Si ritengo che sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. La procedura è quella del ricorso per modifica della condizioni della separazione ovvero del ricorso per divorzio.
Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza del resistente, salvo diverso accordo.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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La competenza del Tribunale segue la residenza dell'altro coniuge (nel suo caso: il marito). Un avvocato della sua zona con adeguati contatti sul territorio dovrebbe poter limitare al minimo i problemi di competenza, salva l'opportunità di dover lei comparire personalmente in udienza. In alternativa un avvocato iscritto al Foro competente con contatti nel suo comune di residenza dovrebbe raggiungere lo stesso risultato. Le altre questioni meritano comunque una valutazione più attenta anche se parrebbe possibile chiedere l'affido esclusivo.

Studio Legale Amoroso Avvocato a Milano

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Purtroppo competente per la causa di divorzio è il tribunale dell'ultima residenza
comune dei coniugi oppure la residenza del coniuge convenuto (ossia nel suo caso la residenza di suo marito).
La residenza del minore è irrilevante.
Per le altre questioni è necessario conoscere più a fondo la situazione: peraltro quanto lei scrive può essere sufficiente per la richiesta di affido esclusivo.
Resto a disposizione.
Cordiali saluti.
Avv. Paolo Pedretti - Brescia

Studio Legale Avv. Paolo Pedretti Avvocato a Brescia

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Gentile signora,

può certamente ottenere il divorzio da suo marito.

Mi contatti pure tramite il portale (studio legale Alfano) e

sarà mia premura offrirle tutte le delucidazioni sul caso gratuitamente.

Cordiali saluti,

Avv. Renato Alfano

Studio Legale ALFANO Avvocato a Verona

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Buongiorno signora La competenza si dormita in base all'ultima residenza del minore qui di sr suo figlio vive con lei non ci sono problemi.Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato della zona che saprà consigliarlo al meglio.Resto a sua disposizione per ogni chiarimento

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

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