Buongiorno,
lo scorso dicembre ho rogitato la vendita del mio immobile su cui ancora è presente la garanzia decennale del costruttore.
I condomini, negli anni precedenti, avevano coinvolto periti per quelli che secondo loro erano dei vizi strutturali. Alla data del rogito, nessuna perizia evidenziava questi, infatti nessuna spesa straordinaria è mai stata approvata.
La scorsa settimana, mi sono vista recapitare dall'avvocato dell'acquirente, lettera di risarcimento danni per vizi occulti dell'immobile e mi viene chiesto di far fronte ad eventuali spese onerose straordinarie di ristrutturazione che l'acquirente dovrà effettuare.
Ho provato a sentire l'amministratore il quale mi conferma che ancora oggi le perizie non hanno evidenziato nessun vizio e che l'assicurazione decennale piuttosto sta risarcendo quelli che al momento sono dei difetti. Al momento quindi nessun danno economico per i condomini.
Avrei quindi due domande:
1) quanto tempo ho per rispondere a questa notifica che mi è stata fatta? Mi rivolgerò anch'io a un legale, ma vorrei prima raccogliere tutta la documentazione necessaria
2) esistono effettivamente le premesse per l'acquirente di chiedere il rimborso delle eventuali spese straordinarie che dovrà sostenere?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
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L'acquirente ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese che dovrà eventualmente sostenere per rimediare eventuali vizi occulti. Però lei ha il diritto a sua volta a girare la richiesta al costruttore e nell'eventualità di causa a chiamarlo in garanzia essendo tenuto lo stesso a mallevarla.
In via generale, il codice civile (all'art. 1490 c.c.) sancisce l'obbligo del venditore di tenere la cosa immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta è necessario che il venditore, quindi lei, fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi.
Rispetto al termine, il compratore ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro un lasso temporale brevissimo: 8 giorni (che decorrono dalla consegna se si tratta di vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti).
Nel suo caso specifico, stante la responsabilità del notaio rogante per la preventiva verifica del bene immobile, l’insistenza di rilievi peritali sui vizi lamentati, l’assenza di approvazione di spese straordinarie, fatti salvi i necessari approfondimenti sulla fattispecie, non mi pare, prima facie, si possano imputare responsabilità a suo carico. Saluti.
Buongiorno Sb,
raccolga tutta la documentazione in suo possesso e si rivolga il prima possibile ad un legale di sua fiducia in modo tale da rispondere alla lettera di messa in mora che le è stata inviata. In genere all'interno della lettera di messa in mora si invita controparte a rispondere entro un determinato numero di giorni che in genere è 7 o 15.
Cordialmente
Abg. Enrica Cerrato (Avvocato Stabilito del foro di Asti)
Concordo con le risposte dei Colleghi precedenti.
In ogni caso la garanzia di legge potrà operare anche in Suo favore consentendo la chiamata in causa del terzo costruttore-venditore.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini
In ordine al caso proposto,
è corretta la Sua impostazione; per compiere una valutazione completa bisogna essere in possesso di tutta la documentazione ( iniziale e successiva) , anche per replicare alla lettera ricevuta.Atteso il tenore della stessa ( a scopo prudenziale e cautelativo) la tempistica è rimessa alla determinazioni emergenti dalla documentazione ( appunto).Sarebbe opportuno - tuttavia - approfondire le problematiche emerse ( vizi /difetti) e definirne la natura esaminando le perizie ed i rilievi contenuti.
Distinti saluti
Avv.Felice Bruni - Catanzaro