Buongiorno,
volevo porvi il seguente quesito: è possibile modificare la collocazione del minore se vengono meno i presupposti che hanno autorizzato il trasferimento di residenza della madre?
Mi spiego meglio. Nel 2017 il Tribunale di Urbino ha autorizzato il trasferimento di residenza del minore assieme alla madre nella città di Trento motivandolo con le tenera età del minore (all'epoca 7 anni) e con il desiderio dell madre di migliorare la propria condizione lavorativa (di lì a poco avrebbe aperto un centro estetico nei pressi di Trento).
Tenendo conto che il bambino vive a Trento con la madre e il suo compagno e non ha altre figure parentali di riferimento che invece a Urbino avrebbe dal momento che vivono lì suo padre, i nonni paterni e due zie paterne e soprattutto che il motivo del trasferimento (migliorare la propria vita lavorativa) è venuto meno in quando dopo neanche un anno di attività (ottobre 2018) il centro estetico è stato chiuso, potrebbe essere rivisto il provvedimento iniziale preso dal Tribunale di Urbino e chedere di ricollocare il minore ad Urbino?
Tra l'altro, la madre del minore al momento lavora par-time presso un centro estetico e probabilmente ha una situazione economica difficile in quanto richiede continuamente al padre (che spende 250 euro di mantenimento deciso dal Tribunale) di sopperire alle spese ordinarie (mensa e altre ricomprese nel mantenimento).
Il padre, inoltre, è costretto alle spese di alloggio oltre a quelle di viaggio una volta al mese per trascorrere il tempo con il figlio. La madre sostiene solo le spese di viaggio ottenendo ospitalità dall'ex compagno.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione
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Gentile Alessandra,
il provvedimento da Lei citato è modificabile, a condizione che siano cambiate le condizioni che lo avevano determinato.
Sarà necessario redigere un apposito ricorso, adeguatamente motivato con le argomentazioni da Lei riportate.
Dovrei, in ogni caso, visionare le carte del procedimento di separazione per poter fornire una risposta più dettagliata.
Mi metto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o azione da intraprendere.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei
Gentile Sig.ra Alessandra,
necessita di maggior approfondimento con riferimento alla oramai radicata quotidianità del bambino.
E' comunque possibile sempre la modifica dei provvedimenti ma necessità esaminare tale modifica con riferimento alla tutela del bambino.
Cordiali saluti
Gentile signora Alessandra,bisogna considerare anche le esigenze scolastiche e relazionali del minore:proporrei l'istanza al termine della scuola elementare o meglio con richiesta che il provvedimento sia adottato al termine della scuola elementare.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Gentile Alessandra,
I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori seppur modificabili hanno, però, la necessità di avere come presupposto il bene e un vantaggio per il minore ed anche un elemento di novità atto a giustificare la rivisitazione dei provvedimenti già adottati.
Dunque, ciò detto, il Giudice dovrà valutare se un ulteriore cambio di residenza sia effettivamente positivo e vantaggioso per il minore e se ci siano delle condizioni di novità giustificative.
AVV Marina Ligrani
Salve. Le rispondo subito in positivo.
In materia di diritto di famiglia i provvedimenti sono modificabili soprattutto quando si tratta di minori.
Il legale dovrebbe sviluppare un ricorso motivandoli con le argomentazioni da Lei indicate .