Buongiorno, mio figlio è stato trovato con 4kg di hashish in macchina con un amico , poi in casa hanno trovato altri 6etti, attualmente è ai Domiciliari in attesa della udienza preliminare in rito abbreviato. Durante questi mesi ha deciso di collaborare con la finanza ed in interrogatorio ha detto tutto quello che sapeva, nome del fornitore indirizzo dove è andato quel giorno ricostruendo le vicende in modo dettagliato, poi ha anche aggiunto i nomi delle altre persone coinvolte e non indagate ancora (e attualmente si è aperto un processo parallelo proprio per queste sue dichiarazioni su quelle persone), poi ha fatto i nomi dei suoi clienti abituali, e ha confessato di aver fatto da corriere altre due volte. Le domande
1) quali sono i requisiti per far si che venga riconosciuta la collaborazione e in questo caso ci sono?
2) gli hanno imputato art 110 e 73 per i 4kg e un altro art 73 per i 6etti in casa, domanda, oltre all aggravante di continuazione del secondo art 73 possono aggiungerci anche quella della recidiva? Non sarebbe già compresa nella continuazione visto che è lo stesso disegno di reato?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Egregio sig.Andrea,Le rispondo:recidiva e continuazione sono istituti diversi che possono essere impiegati insieme nella definizione della pena;Suo figlio presumibilmente non sarà considerato un collaboratore ma potrà giovarsi dell'attenuante del comma 7 dell'art.73 (riduzione da metà a due terzi della pena).Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Buongiorno, premesso che avendo una udienza preliminare gia' fissata con scelta del rito abbreviato sarebbe opportuno che lei si confronti con il suo difensore, osservo che se l'autorita' inquirente ha effettivamente riscontrato benefici oer la collaborazione potra'essere concessa la relativa attenuante. Rispetto alla questione della recidiva, tale istituto trova applicazione se in precedente giudizio vi sia stata condanna e non se nel medesimo giudizio vi siano piu' contestazioni. In questo caso di applica per l'appunto alla continuazione
Gentile Sig Andrea la collaborazione con l autorita giudiziaria deve essere ampia dettagliata e fornire un aiuto concreto agli inquirenti per individuare ulteriori responsabile o raggiungere risultati che in mancanza della siffatta collaborazione gli inquirenti da soli non sarebbero stati in grado di realizzare. Nel caso specifico gli estremi ci sono. La recidiva si applica nel caso di precedenti analoghi ( specifica ) o di altro genere. Cordialmente. Avv Francesca di nardo