Riconoscimento del figlio naturale
Quando nacque, 16 anni fa, non volli riconoscere mio figlio. Posso farlo ora o è troppo tardi?
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Gentile Signore, il riconoscimento dei propri figli nati fuori dal matrimonio è sempre possibile con le modalità di cui all'art. 254 cod. civile. Naturalmente, in seguito al riconoscimento, dovrà considerare una serie di conseguenze che La interesseranno vista la Sua qualità accertata di padre. Se interessato ad approfondire la questione, sono disponibile per una consulenza più approfondita. Con i migliori saluti. Avv. Riccardo Galli di Piacenza
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Il riconoscimento puó essere effettuato in qualunque momento davanti all'Ufficile dello Stato Civile, per atto pubblico o per testamento. Se il figlio é maggiore di 14 anni é necessario il suo consenso. Quando il riconoscimento del padre é successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre o sostituendolo, oppure può mantenere il cognome materno. Avv. Marinella Amodeo
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Buongiorno, grazie per la Sua domanda.
Il riconoscimento può essere fatto anche nel testamento.
Resto a disposizione.
Buona giornata.
Avv. Giulia Gasparini Carpi (Modena)
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lo può fare in qualsiasi momento, la procedura è semplice e si propone avanti al Tribunale del luogo di residenza o nascita del figlio.
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Salve sig. Carlo
Il riconoscimento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 254 e seg. c.c., occorre però valutare se anche suo figlio vuole conoscerla e se la madre sia consenziente.
Nel caso di una mancanza si consenso allora si dovrà rivolgere al Tribunale per il riconoscimento, che valuterà nel solo esclusivo interesse del figlio, sia dal punto di vista affettivo che economico- patrimoniale. Naturalmente con il riconoscimento a suo carico insorgeranno tutti gli oneri previsti dalla legge in caso di filiazione. Ma credo che acquisire un figlio sia la cosa più bella possibile.
La sua situazione va approfondita, in tal caso mi può contattare. Avv. Raffaella Scarinci
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Buongiorno, non è troppo tardi ma dovrà avere il consenso sia del figlio che ha già compiuto 16 anni che dell'altro genitore. Qualora l'altro genitore non dia il consenso occorre rivolgersi al Tribunale che valuterà l'interesse del figlio.
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Certo che può farlo, è un diritto Suo e di Suo figlio. La procedura è molto semplice, avrei tuttavia bisogno di ulteriori informazioni per illustrarLe i contenuti.
Mi contatti pure per assistenza.
Avv. Patrizia Picciotti
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