Salve, il mio ex ha riconosciuto il figlio dopo 8 anni. In questi anni lo frequentava sporadicamente quando ne aveva voglia e non versava alimenti, se non €50 due o tre volte all’anno, nonostante gli dicessi che un figlio fa anche mantenuto, non solo visitato per un gelato ogni 6 mesi. Dopo 8 anni mi ha fatto causa, senza preavviso, per riconoscere il figlio, che attualmente è stato riconosciuto. Posso richiedere gli arretrati del mantenimento mai avvenuto di questi 8 anni passati?
Grazie
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 2 persone
Gentile Laura,
è di quest'anno la decisione della Corte di Cassazione che stabilisce che il rimborso delle spese di mantenimento richieste dal genitore " che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio , degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale( Cass.16657/2014).."
Quindi in buona sostanza se non ha le pezze giustificative relative al mantenimento di vostro figlio ( mantenimento inteso in senso giuridico) lo stesso potrà essere quantificato in via equitativa tenendo presente al tenore di vita che il figlio ha o avrebbe usufruito da rapportare a quello dei suoi genitori.
A Sua disposizione
Con i migliori saluti
Sussiste l'obbligo del genitore la cui paternità/maternità sia stata successivamente dichiarata di rimborsare il 50% delle spese sostente dall'altro genitore in via esclusiva fin dalla nascita. Ovviamente, dal punto di vista pratico, è difficile poter pensare in un eventuale contenzioso di documentare specificamente tutte quante tali spese ma è più plausibile che tale cifra sia determinata dal Giudice, in tutto o in parte secondo equità.
Avv. Matteo Rondina
Buongiorno,
deve agire nei confronti del Suo ex al fine di recuperare quanto dovuto.
Rsesto a disposizione per una consulenza approfondita.
La consulenza va concordata ed è a pagamento.
Cordiali Saluti
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Gentile Laura,
è di quest'anno la decisione della Corte di Cassazione che stabilisce che il rimborso delle spese di mantenimento richieste dal genitore " che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio , degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale( Cass.16657/2014).."
Quindi in buona sostanza se non ha le pezze giustificative relative al mantenimento di vostro figlio ( mantenimento inteso in senso giuridico) lo stesso potrà essere quantificato in via equitativa tenendo presente al tenore di vita che il figlio ha o avrebbe usufruito da rapportare a quello dei suoi genitori.
A Sua disposizione
Cordiali saluti
Gentile Laura,
è di quest'anno la decisione della Corte di Cassazione che stabilisce che il rimborso delle spese di mantenimento richieste dal genitore " che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio , degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale( Cass.16657/2014).."
Quindi in buona sostanza se non ha le pezze giustificative relative al mantenimento di vostro figlio ( mantenimento inteso in senso giuridico) lo stesso potrà essere quantificato in via equitativa tenendo presente al tenore di vita che il figlio ha o avrebbe usufruito da rapportare a quello dei suoi genitori.
A sua disposizione
Cordiali saluti
Gentile signora può richiedere il mantenimento dalla nascita ed esercitare anche azione di regresso per le spese sostenute;,può consultarmi anche in privato per ogni ulteriore più dettagliato chiarimento in ordine alle azioni da promuovere.Cordialmente,avv.Alfredo Guarino Napoli