Mi è stato revocato il trasferimento da un ufficio scolastico provinciale. C'è chi mi consiglia di fare ricorso al Tar e chi mi consiglia di fare ricorso al giudice del lavoro. Qual è la differenza? Quale dovrei fare? Grazie per la risposta.
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Buongiorno Anna, la competenza è del giudice del lavoro. Per una consulenza non esiti a contattare il nostro studio. Saluti.
Salve, nel suo caso è competente ormai anche per i dipendenti della p.a. il giudice del lavoro. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Avv. Angela Vicario
Gent.ma signora,
avverso un tale atto si dovrebbe ricorrere al giudice del lavoro.
Se volesse essere assistita legalmente non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,
Gent.mo signore,
avverso un tale atto si dovrebbe ricorrere al giudice del lavoro.
Se volesse essere assistito legalmente non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,
Studio legale Morano & partners
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Cara Anna,
senza dubbio è il giudice del lavoro. Infatti, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge per alcune categorie di pubblici di pendenti, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie in materia di Pubblico Impiego, è circoscritta, ex art. 63, dlgs 165/01, unicamente alle procedure concorsuali, finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la P.A..
Risultano, viceversa, riconducibili alla giurisdizione del Giudice Ordinario ogni altra fase del rapporto di lavoro già instauratosi, dalla sua instaurazione fino alla sua estinzione, compresa qualsiasi vicenda modificativa.
Sul punto, vale la pena far menzione alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 4648, del 26 febbraio 2010, la quale ha statuito che “In regime di pubblico impiego, in base all’art. 63 D.Lgs 30/3/01 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva residuale alla giurisdizione amministrativa, di cui al 4° comma dell’art. 63 citato, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro che si concludono con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione”.
Per qualsiasi chiarimento, mi contatti tramite il portale.
E' competente il Giudice del lavoro. Saro ' felice di fornirle consulenza legale gratuita telefonica. Trovera ' il mio numero di cellulare digitando su google " avv. Francesco Parise " .Saluti.
Gentile signora,
il personale docente a seguito della privatizzazione del pubblico impiego ricade nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. La giurisdizione del giudice amministrativo residua in materia di procedure concorsuali volte all'assunzione.
Nel suo caso pertanto dovrà proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro, impugnando il provvedimento di revoca del trasferimento, cha ha natura gestoria.
A disposizione per chiarimenti e/o assistenza.
Cordiali saluti
avv. Filippo De Luca
Gentile Anna,
gli atti dei Dirigenti Scolastici si distinguono in atti c.d. "di natura pubblicistica" (concessioni, appalti, ordinanze, etc...) che, in quanto espressione del potere pubblicistico sono soggetti ad impugnativa avanti il TAR.
Tutto ciò che concerne ed è invece in grado di incidere sulla posizione di diritto sostanziale del singolo lavoratore destinatario di un provvedimento del dirigente scolastico (come mi sembra sia accaduto nel Suo caso), in altre parole, tutti gli atti che riguardano ed incidono sul rapporto di lavoro dei dipendenti soggetti al dirigente, se viziati, devono essere impugnati avanti il Giudice del Lavoro.
Mi chiami ai telefoni che trova sul portale o su internet se desidera assistenza.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli