Ricorso del contribuente e attestazione di conformità atto depositato in Ctp
Inviata da Marco. 14 ott 2019
Egregio Avvocato,
All’atto del deposito del ricorso in Commissione tributaria provinciale, bisogna attestarne la conformità con quello precedentemente notificato alla controparte.
Nel caso il contribuente si difenda da solo, deve attestarne la conformità od è una prerogativa che la legge riserva solo ai legali ?
Grazie.
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Buonasera,
l'attestazione è un compito del legale che ha notificato.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
In virtù dell’articolo 52 del Dl 90/2014, che ha inserito il comma 9 bis all’ articolo 16 bis del Dl 179/2012, agli Avvocati è attribuito il potere di autentica pur con delle limitazioni. La parte non ha questo potere.
L' autentica deve esser eseguita prima della notifica dell' atto a mezzo pec.
Cordiali saluti
Avv. Ester Isaja
Buongiorno. L'attestazione é prerogativa dell'avvocato che ha notificato. La parte che ha provveduto personalmente non può attestare la conformità. Se ha provveduto a mezzo Ufficiali Giudiziari potrebbe depositare direttamente l'originale oltre alle ulteriori copie
Buongiorno,
Non deve attestare nessuna conformità, si limiti a depositare l'atto che ha notificato con le ricevute della spedizione, unitamente ad un fascicolo dei documenti che intende allegare.
Saluti.
Buongiorno. se lei starà in giudizio da solo dovrà entro trenta giorni dalla notifica depositare l'oroginale del ricorso cartaceo presso la Commissione Tributaroa Provinciale competente unitamente al suo fascicolo di parte contenente la nota d'iscrizione a ruolo ed i documenti.
Per le parti che stanno in goudizio da sole non è obbligatoria la costituziome in giudizio con mpdalità telematiche.