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In ordine alla questione dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei T.A.R., nella considerazione che l’art. 68 di detta norma, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle carriere scolastiche.
Dopo alterne vicende giurisprudenziali – che hanno visto sostanzialmente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo (decisione del 24 maggio 2007, n. 8) e le Sezioni Unite della Cassazione attestate invece sulla giurisdizione del giudice ordinario (decisioni del 23 novembre 2000, n. 1203 e del 13 febbraio 2008, n. 3399) in ordine a tale tipo di controversie – le due posizioni apparentemente si andavano a ricongiungere, e ciò a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto all’interno del ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell’annullamento del D.M. 42 del 2009, di aggiornamento delle graduatorie permanenti dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento nonchè con le ulteriori pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11.
Successivamente, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa ” regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).
I più recenti orientamenti, però, senza più effettuare alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).
In tal senso, da ultimo il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 8757 del 30 giugno 2015.
Avv. Stefano Ilari
(Studio Legale Ilari)