Riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento

Inviata da Maria. 10 nov 2015

Buon giorno,
sono divorziato da diversi anni e mensilmente emetto un assegno di mantenimento per i miei figli, che oggi hanno 15 anni, di circa 500 euro. Sottraendo dal mio stipendio tale somma, unita al mutuo che ho dovuto riaccendere per riacquistare la casa coniugale, mi rimangono netti circa 700 euro al mese. Nel frattempo la mia ex moglie si è risposata e il suo reddito complessivo, compreso l'assegno da me versato, si aggira intorno ai 3500 euro mensili. Premesso che formalmente non ho nessun problema a mantenere economicamente i miei figli, chiedevo se fosse possibile, in regime di affidamento condiviso, chiedere una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, non tanto per venire meno ad un mio dovere o responsabilità ma piuttosto per poter provare il piacere, dopo anni di attesa, di partecipare in maniera diretta alle spese dei miei figli. Grazie per la collaborazione.

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Buongiorno.
Le modifiche delle condizioni di divorzio, come quelle di separazione, possono essere attuate in sede giudiziaria laddove emergano, all'esito del procedimento di modifica specificamente previsto, per il divorzio, dall'art. 9 della L. 898/70, cambiamenti significativi (c.d. quid novi) nella realtà personale e/o economico patrimoniale dei componenti il nucleo familiare (genitori e/o figli), rispetto all'epoca dell'accordo divorzile o della sentenza che definì il giudizio di divorzio.
Questo principio, insuperabile, impone di fotografare la situazione del passato e quella del presente e di svolgere un'analisi dettagliata, per individuare con esattezza che cosa sia cambiato.
Gli elementi che Lei riferisce sono estraneamente limitati e non consentono di fornire una risposta.
Esemplificativamente, tenuto conto di quanto ha scritto, è indispensabile conoscere: il Suo reddito e quello di Sua moglie degli ultimi 3 anni; la consistenza del patrimonio, costituito da immobili e risparmi; l'importo del rateo mensile del mutuo e la sua eventuale rinegoziabilità; il valore della casa che ha acquistato; la situazione abitativa della Sua ex moglie e i relativi oneri; le condizioni economiche del marito della Sua ex moglie; i tempi di frequentazione dei Suoi figli (che comportano un "mantenimento diretto" che ha il suo peso).
Un'unica consulenza accurata, tenuto conto delle indicazioni che Le ho fornito per quanto occorre conoscere, potrebbe sicuramente permetterLe di avere risposte chiare ed esaustive.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano - Monza - province)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Caro Fabio,
mi è capitato anni fa un caso del tutto simile al suo e sono riuscito a far dimezzare l'assegno di mantenimento per moglie e figli dimostrando che questi ultimi, nonostante quanto disposto nel provvedimento di separazione, passavano in realtà la stessa "quantità" di tempo con i due genitori (il tribunale era quello di Roma). Io, quindi, proverei a chiedere la revisione delle disposizioni di divorzio alla luce del cambiamento delle condizioni di fatto, ai sensi dell'art. 9 l. 898/70.
Saluti
Emanuele Sciarretta

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Buongiorno,
è necessario capire quale sia il suo reale interesse.
Per provvedere al mantenimento diretto, dovrebbe infatti avere la residenza prevalente dei figli presso la sua abitazione.Mi pare di capire che al momento non sia così. I figli acquisiscono comunque il diritto a percepire direttamente l'assegno con la maggiore età, sebbene, finché convivono con la madre, questa conserva comunque il diritto al contributo insieme ad essi.
Sono a disposizione in caso abbia necessità di chiarimenti. Ritengo comunque che Lei potrebbe chiedere la modifica del provvedimento relativo al divorzio eventualmente specificando che si impegna a pagare direttamente alcune delle spese. Questo però è valutabile solo se effettivamente Lei abbia dei dubbi sulla gestione del contributo da parte della ex moglie. Perché la pratica è comunque onerosa.
Nella speranza di aver chiarito le sue perplessità, La saluto cordialmente

Avvocato Laura Rubisse Avvocato a Isola Vicentina

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Buongiorno,
si è possibile, mediante un mutamento delle condizioni di separazione.
Istituto possibile laddove mutino le condizioni economiche degli ex coniugi.
Cordialità

Avv. Stefano Lucarelli

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Egr. Sig. Fabio,

il Suo caso mi fa ricordare una vertenza di cui mi sono occupato con passione, e che riassumo: è stato la difesa, affidatami d’ufficio dal Tribunale, di un pensionato, già noto attore-doppiatore, che doveva continuare a versare, a distanza di molto tempo dal divorzio, un assegno di mantenimento alla ex consorte, nel frattempo risposatasi con un uomo economicamente agiato; e ciò per il mantenimento di una figlia, tale ormai solo in senso biologico, in nome di un’asserita, e del tutto inappropriata nel caso, responsabilità genitoriale. L’assistito era stato difeso con insuccesso da due precedenti difensori, ottenendo solamente che l’assegno fosse, anzi, aumentato. Il Presidente del Tribunale, dopo una conclusiva udienza di discussione tenutasi alla vigilia di Natale, mi diede ragione, accogliendo in sentenza le ragioni del ricorrente, ridimensionando notevolmente tale assegno, in proporzione alle effettive capacità di reddito dell’assistito.

Anche nel Suo caso è possibile ottenere la revisione in riduzione dell'assegno di amntenimento, tramite istanza al Tribunale, e nel contempo chiedere il pagamento diretto ai figli. Ovviamente sarà tutto rimesso alla mia abilità di provare i "giustificati motivi" previsti dalla legge. Mi sembra anzitutto che già l'incremento del reddito della Sua ex consorte può bastare, ma se dimostriamo anche un decremento del Suo reddito sarebbe ancora meglio. Il procedimento di revisione dell’assegno di mantenimento che si svolga nel contraddittorio tra le parti è abbastanza rapido si conclude con un decreto, avverso il quale la controparte potrebbe proporre reclamo entro dieci giorni. Nel qual caso riaffermeremo le sue ragioni.

Resto quindi a Sua disposizione e Le porgo intanto saluti cordiali,

avv. Giovanni Bonomo - Milano

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Buongiorno,
purtroppo ritengo che, in linea di massima, sia molto difficile ottenere un provvedimento giudiziale che accolga una richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento erogato a favore di figli minori, soprattutto in mancanza di accordo tra i genitori. L'ordinamento tuttavia prevede tale possibilità a fronte di sopraggiunti giustificati motivi (che, nella specie, potrebbero anche riferirsi al notevole miglioramento delle condizioni economiche della madre a fronte di un comprovato peggioramento di quelle del padre). In ogni caso, al fine di poter esprimere una compiuta valutazione del caso è necessario analizzare con particolare attenzione le varie circostanze ad esso riferite.

Avv. Alberto Salamon Avvocato a Pieve di Soligo

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Gentile Fabio,
Sicuramente può chiedere ed ottenere la riduzione dell'assegno, sia perché questa previsione, per sua natura non è immutabile, ma anche perché In tempi di crisi come quelli di oggi, nei quali le difficoltà economiche sono all’ordine del giorno, ariveste particolare interesse la circostanza che il nostro ordinamento consenta di ottenere, tramite il Tribunale, una riduzione (ma anche l’aumento) dell’assegno di mantenimento, sia a favore dell’ex coniuge che dei figli.
Il Legislatore parla di “giustificati motivi” in presenza dei quali il giudice può, su richiesta del coniuge obbligato, aumentare o diminuire l'importo dovuto. Tra Tali motivi v'è il Notevole incremento del reddito del coniuge beneficiario dell’assegno (colui che riceve l’assegno)ovvero una complessiva riduzione delle capacità economiche dell'obbligato.
Il procedimento di revisione e riduzione dell’assegno di mantenimento, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, è piuttosto celere e si conclude con un decreto contro il quale è eventualmente possibile proporre reclamo entro dieci giorni.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentilissimo Fabio,
mi spiace ma ritengo piuttosto arduo, sulla base di quanto ha specificato, ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento per i Suoi figli. Premesso che sarebbe opportuno leggere la sentenza di divorzio, uno spiraglio nel senso di una riduzione del rateo si potrebbe aprire soltanto se, di pari passo, venissero modificati (in aumento a Suo beneficio) i periodi di frequentazione con i Suoi figli.
Un dubbio: il mutuo cui Lei fa cenno era già stato contratto all'atto della regolamentazione delle condizioni di divorzio oppure è stato stipulato successivamente?
Ad ogni buon conto, mi preme dirLe che una volta che i Suoi figli avranno compiuto 18 anni, potrà inoltrare un'istanza di modifica delle condizioni di divorzio per richiedere di corrispondere il rateo direttamente ai Suoi figli e non più a Sua moglie.
Cordialmente

Avv. Silvia Parrini (Foro di Pisa)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Egr. Sig. Fabio,
ritengo che ci siano senz'altro i presupposti per agire in giudizio e cheidere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si potrebbe eventualmente valutare, ma con una certa attenzione in considerazione dei figli minori, la possibilità di interrompere definitivamente l'erogazione dell'assegno.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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