Padre di 26 anni, madre di 20 anni, minore di anni 3. Genitori non sposati.
Il tribunale ordinario di napoli nord ha stabilito come contributo per il mantenimento 350 euro al mese.
È stato confermato anche dalla corte di appello di Napoli.
Il padre e la madre quando sono state emesse le sentenze erano disoccupati.
Ora che ci si deve rivolgere nuovamente in tribunale, il padre e la madre del minore sono disoccupati.
Ad oggi il padre tiene con se il minore per 3 volte a settimana (4 ore per 2 giorni infrasettimanali, 10 ore in un giorno del weekend senza pernotto) e vi è l’affido condiviso.
Le sentenze non hanno stabilito il pernotto nei weekend alterni ma lo hanno solo stabilito per i 10 giorni consecutivi di agosto dal 3 anno di età.
Dato che si deve ricorrere nuovamente in tribunale per ottenere il pernotto nei weekend alterni, è possibile una riduzione del mantenimento? Da considerare che la sentenza è stata emessa quando il minore aveva 12 mesi mentre ora ha 36 mesi quindi alcune spese, come i pannolini e gli omogeneizzati, sono superate perché il minore già mangia cose come gli adulti e non usa più i pannolini.
Da considerare che ora che si richiederà il pernotto nei weekend alterni, il minore starà più tempo col padre e quindi il padre dovrà sostenere ulteriori spese.
Domanda: ci sono gli elementi per una riduzione oppure no?
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Egregio Sig. Carlo,
per richiedere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, è necessario che vi sia stata una diminuzione oggettiva dei redditi del genitore onerato dell'assegno.
Sono a sua disposizione per ogni eventuale necessità.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
Buongiorno
L'assegno di mantenimento è proporzionale al reddito dei coniugi e per chiedere la modifica ci devono essere delle modifiche oggettive.il mio studio si occupa di questo resto a sua disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti Avv. GIOVANNA ORIANI
Normalmente si ritiene che, all'aumentare dei tempi di permanenza presso un genitore, corrisponda una proporzionale riduzione del contributo al mantenimento del minore versato in favore dell'altro genitore. E' pure vero, però, che il pernotto a weekend alternati è cosa piuttosto consueta e che probabilmente nella sentenza originaria non era stata presa in considerazione l'ipotesi del pernotto proprio in considerazione della tenerissima età della minore.
Ad ogni modo, visto anche lo stato di disoccupazione del padre, la domanda di riduzione potrebbe risultare fondata, quindi potrebbe valere la pena di tentarla - per quanto il ribasso, a mio avviso, sarebbe di modesta entità.
Cordiali saluti
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Gentile carlo,
la quota prevista per il mantenimento del figlio minorenne dovrà essere proporzionata alla situazione reddituale del genitore obbligato a versarla ma non può essere esclusa.
avv. Marina Ligrani