Salve, un condominio vorrebbe agire nei confronti della ditta costruttrice delle unità abitative perché nella realizzazione della rete fognaria non ha rispettato le dovute pendenze e pertanto spesso ci sono delle ostruzioni con fuoriuscita di acque nere e necessità di spurgo.
Come agire?
Termini di prescrizione dell'azione?
Grazie anticipatamente
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Trattandosi di questioni di carattere tecnico (esecuzione dei lavori asseritamente non a regola d'arte) a mio avviso sarebbe opportuno attivarsi con un procedimento di istruzione preventiva: accertamento tecnico preventivo se c'è bisogno di intervenire con urgenza, una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio a fini conciliativi negli altri casi. Trattandosi di appalti il termine di prescrizione è di due anni dalla consegna dell'opera.
Egregio Signor Nicola,
Le segnalo che, in relazione ai difetti della rete fognaria, potrebbero agire sia il condominio, per le parti comuni, sia i singoli condomini, per le parti private.
Anzitutto, con l’assistenza di un legale, è necessario inviare una lettera di diffida ai possibili soggetti responsabili, che potrebbero essere la ditta costruttrice, il venditore, il direttore dei lavori, il progettista, e le eventuali compagnie assicuratrici.
Successivamente, le possibili azioni del condominio e/o dei condomini nei confronti dei soggetti responsabili comprendono:
- la procedura di mediazione;
- l’accertamento tecnico preventivo, nel quale il tribunale potrà nominare un tecnico che determini l’entità dei difetti e le responsabilità di ciascuno;
- il giudizio di merito, per ottenere la condanna dei responsabili alla eliminazione dei difetti e/o al risarcimento dei danni subiti e/o alla restituzione di parte del prezzo pagato.
Per quanto riguarda le decadenze e le prescrizioni, in linea generale, Le segnalo che, ai sensi dell’art. 1667 c.c., il committente deve denunciare difformità o vizi entro 60 giorni dalla scoperta, e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1669 c.c., se l’opera, per vizi del suolo o per difetti della costruzione, presenta gravi difetti, la responsabilità del costruttore dura 10 anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta; dopodiché il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.
Cordiali saluti.
Avv. Giovanni Ciano
Ritengo che il vizio scoperto sia piuttosto importante e che possa applicarsi la regola , trattandosi di costruttore / venditore , dell'articolo 1669 codice civile
Rovina e difetti di cose immobili . Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.