Rifacimento per mancanza di pendenze rete fognaria condominio.

Inviata da Nicola. 26 giu 2019 Diritto condominiale

Salve, un condominio vorrebbe agire nei confronti della ditta costruttrice delle unità abitative perché nella realizzazione della rete fognaria non ha rispettato le dovute pendenze e pertanto spesso ci sono delle ostruzioni con fuoriuscita di acque nere e necessità di spurgo.
Come agire?
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Trattandosi di questioni di carattere tecnico (esecuzione dei lavori asseritamente non a regola d'arte) a mio avviso sarebbe opportuno attivarsi con un procedimento di istruzione preventiva: accertamento tecnico preventivo se c'è bisogno di intervenire con urgenza, una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio a fini conciliativi negli altri casi. Trattandosi di appalti il termine di prescrizione è di due anni dalla consegna dell'opera.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Egregio Signor Nicola,
Le segnalo che, in relazione ai difetti della rete fognaria, potrebbero agire sia il condominio, per le parti comuni, sia i singoli condomini, per le parti private.
Anzitutto, con l’assistenza di un legale, è necessario inviare una lettera di diffida ai possibili soggetti responsabili, che potrebbero essere la ditta costruttrice, il venditore, il direttore dei lavori, il progettista, e le eventuali compagnie assicuratrici.
Successivamente, le possibili azioni del condominio e/o dei condomini nei confronti dei soggetti responsabili comprendono:
- la procedura di mediazione;
- l’accertamento tecnico preventivo, nel quale il tribunale potrà nominare un tecnico che determini l’entità dei difetti e le responsabilità di ciascuno;
- il giudizio di merito, per ottenere la condanna dei responsabili alla eliminazione dei difetti e/o al risarcimento dei danni subiti e/o alla restituzione di parte del prezzo pagato.
Per quanto riguarda le decadenze e le prescrizioni, in linea generale, Le segnalo che, ai sensi dell’art. 1667 c.c., il committente deve denunciare difformità o vizi entro 60 giorni dalla scoperta, e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1669 c.c., se l’opera, per vizi del suolo o per difetti della costruzione, presenta gravi difetti, la responsabilità del costruttore dura 10 anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta; dopodiché il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.
Cordiali saluti.
Avv. Giovanni Ciano

Anonimo-174005 Avvocato a Milano

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Buongiorno, le ditte costruttrici rispondono per 10 anni. Saluti Avv Antonia Macheda

Anonimo-169766 Avvocato a Reggio Calabria

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Ritengo che il vizio scoperto sia piuttosto importante e che possa applicarsi la regola , trattandosi di costruttore / venditore , dell'articolo 1669 codice civile
Rovina e difetti di cose immobili . Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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