Rigetto cambio cognome

Inviata da Giulio. 29 giu 2018 Mediazione familiare

Salve, ho fatto la richiesta per il cambio cognome, (sostituendolo con quello materno) in quanto porto il cognome paterno di una persona che usava violenze e a cui hanno tolto la patria potestà; ma una dipendente della prefettura ha rigettato la richiesta in quanto in passato ho commesso un reato, passato in giudicato, e dice che non è possibile comunicare semplicemente che ho cambiato cognome in tribunale, e che sono costretto a tenere il cognome paterno finchè non ci sarà la sanatoria della mia posizione giuridica. Possibile una cosa del genere?

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Gentile Giulio,
purtroppo non esiste un diritto al cambiamento del cognome (o del nome), ma si tratta di un provvedimento soggetto alla discrezionalità tecnica dell'autorità, la quale dovrà verificare se la richiesta sia di tutela, ma anche verificare che non vi sia conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi o che non sussistano esigenze di pubblico interesse tali da giustificare il rigetto della domanda (quale potrebbe essere la sussistenza di condanne penali).
Potrebbe ricorrere avverso la decisione di rigetto, ma consideri che il Prefetto ha un potere discrezionale nell'individuare cosa considerare esigenze di pubblico interesse.
Le consiglio, pertanto, di procedere prima con la riabilitazione penale (da valutare se sussistono i requisiti per richiederla) e, soltanto dopo averla ottenuta, procedere a richiedere nuovamente il cambio del cognome.
Rimango a disposizione, se vorrà, per ulteriori approfondimenti o per procedere a quanto accennato.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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Il diritto al nome ( quindi anche al suo cambiamento ) è un diritto personaliissimo , che , a mio parere, può trovare tutela contro la decisione della prefettura.
La giustificazione dell'esistenza di una condanna penale che comporta la iscrizione nel casellario giudiziario del nominativo del condannato , se rispecchia esigenze di giustizia e di individuabilità della persona , in astratto, salvo miglior approfondimento, non dovrebbe giustificare un limite alla domanda di cambiamento del cognome

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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