Salve Avvocati, sono il papà di una bimba bellissima. Della quale non sono il padre naturale, ma adottivo per caso particolare. Sono sposato con sua madre ed abbiamo anche un'altra figlia avuta in matrimonio. Rebecca invece mia moglie l'ha avuto con uomo che si l'ha riconosciuta, ma non si è mai preso cura di lei, non l'hai mai vista né mai mantenuta economicamente. Con l'accordo anche del padre naturale il tribunale dei minori mi ha concesso di adottarla aggiungendo il mio cognome anteponendolo al suo. Adesso vorremo eliminare il suo cognome della nascita (il padre anche è d'accordo in quanto ha già ricreato un'altro nucleo familiare). L'avvocato che ci sta seguendo ha fatto domanda al tribunale ordinario per la rimozione del cognome della nascita, ma io non sono molto convinto in quanto ho letto che questa procedura si fa con domanda al Prefetto. Vi chiedo quindi come dobbiamo muoverci? e quanto tempo ci vuole prima che il Prefetto risponda? Grazie
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Risposta al quesito di Francesco
Gentilissimo Francesco,
la richiesta del cambio cognome deve rivestire carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Nel Suo caso la domanda è esente perché si richiede il cambiamento del cognome rivelante l’origine naturale e deve essere presentata in Prefettura – U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura – U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
In caso di accoglimento della richiesta, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda per consentire a chiunque abbia interesse, a fare opposizione al Prefetto entro 30 giorni dalla data dell’ultima affissione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del cognome.
A disposizione
Buonasera Signor Francesco.
Lei ha letto correttamente: il Prefetto è competente per la procedura di cambio/eliminazione del cognome
Probabilmente l'Avvocato avrà adito il Tribunale ordinario per un'altra finalità e/o domanda.
Chieda delucidazione al legale di Sua fiducia.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gentilissimo signor Francesco,
mi sembra una pretesa più che legittima e non vedo perché la piccola Rebecca non debba veder riconosciuto il diritto di portare il cognome di quello che è a tutti gli effetti il suo papà, a maggior ragione essendoci il consenso del padre biologico.
La domanda va presentata al Prefetto della provincia di residenza oppure di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello Stato civile dove si trova l’atto di nascita di Rebecca, argomentando sulle motivazioni a sostegno della domanda e documentando il consenso di entrambi i genitori.
A questo punto, qualora il Prefetto ritenesse che la domanda non può essere accolta, ve lo deve comunicare per iscritto, chiarendo in maniera dettagliati i motivi ostativi. Voi però potete proporre eventuali controdeduzioni a sostegno della richiesta e si aprirà una apposita istruttoria.
Se, invece, riterrà la domanda meritevole di accoglimento, Vi autorizzerà all'affissione dell’istanza sull'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza di Rebecca, eventualmente prescrivendo l’obbligo di notificare una sintesi dell’istanza a determinate persone che potrebbero avere motivo di conoscere la richiesta di cambiamento del nome della bambina (es genitori del padre biologico ecc.), così da essere messi in condizione di presentare ricorso. Tale affissione deve avere una durata non inferiore a trenta giorni, durante i quali chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla richiesta.
Decorsi, dunque, i trenta giorni senza che vi siano opposizioni, dovrete presentare alla Prefettura documentazione attestante il rispetto dei tempi di affissione e, qualora sia necessario, l’avvenuta notifica ai soggetti interessati.
Sarà poi il Ministero dell’Interno ad emanare il decreto di concessione della eliminazione del cognome del padre biologico.
Per conoscere nel dettaglio la procedura e i tempi necessari, nonché i documenti da allegare e la modulistica da utilizzare, vi consiglio di rivolgervi direttamente alla prefettura di appartenenza
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti cordialmente saluto
Gentilissimo Francesco,
la richiesta del cambio cognome deve rivestire carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Nel Suo caso la domanda è esente perché si richiede il cambiamento del cognome rivelante l’origine naturale e deve essere presentata in Prefettura – U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura – U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
In caso di accoglimento della richiesta, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda per consentire a chiunque abbia interesse, a fare opposizione al Prefetto entro 30 giorni dalla data dell’ultima affissione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del cognome.
A disposizione.
Cordiali Saluti
Egr. sig, Francesco. Nel caso ci sia l'assenso, documentato, di tutti. Effettivamente l'autorità competente è la prefettura. Le consiglio di chiedere chiarimenti al suo avvocato le ragioni per le quale ha coinvolto il tribunale. Potrebbero esserci ragioni condivisibili
Gentilissimo Signor Francesco,
il Suo dubbio è più che lecito: si tratta di un cambio di cognome e l'autorità competente a ricevere il ricorso è il Prefetto. E' sufficiente che ci sia il consenso di entrambi i genitori naturali. Quanto alla tempistica, purtroppo, non sono in grado di darLe una risposta: qui a Padova ho ottenuto una modifica analoga in 6 mesi, ma tutto dipende dall'ufficio a cui si rivolgerà.
Se posso esserLe ancora d'aiuto, non esiti a chiedere!
Cordiali saluti,
Avv. Claudia Cortese