Alcuni mesi fa è venuta a mancare una nostra zia paterna. Gli unici eredi siamo noi nipoti figli dei fratelli (tutti defunti) della citata zia.
I beni in successione sono rappresentati da una casa di abitazione di valore irrisorio e fatiscente. Volendo rinunciare all'eredità, la rinuncia va fatta solo a mio nome o anche a nome di mia moglie e di mia figlia? La quota a cui rinuncio a chi spetta? Grazie
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Buongiorno,
È possibile rinunciare all’eredità mediante una dichiarazione scritta ricevuta da un Notaio o dalla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta (ossia, il luogo dove è venuta a mancare la zia paterna).
La rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni, né può essere limitata a parte dell'eredità o effettuata dietro corrispettivo o in favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all'eredità.
Tutti i chiamati all'eredità che intendano rinunciare alla successione devono procedere in tal senso entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.
La quota a cui Voi nipoti rinunciate, se non vi sono altri eredi legittimi disposti ad accettarla, sarà devoluta allo Stato.
Cordialmente,
Avv. Angelica Badoni
In risposta alla sua domanda, lei può rinunciare per sé stesso e non a nome di sua moglie, il che non avrebbe neanche senso perché lei non rientra fra i chiamati all'eredità di sua zia che siete voi nipoti se sono esatte le sue informazioni. Può rinunciare a nome di sua figlia se quest'ultima é minorenne, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, altrimenti stà a sua figlia decidere cosa fare. L'effetto della sua rinuncia se sua figlia é maggiorenne é che la stessa subentra nei suoi diritti (successione per rappresentazione). Se rinuncia anche sua figlia ció determina l'accrescimento delle quote degli altri eredi legittimi (i suoi cugini).
Avv Matteo Rondina