rinuncia eredità e morte successiva del padre

Inviata da simimiki. 23 nov 2020

Buonasera.
a febbraio 2020 è mancata mia sorella (senza testamento) e i suoi 2 figli a maggio hanno rinunciato all'eredità per evitare di ereditare dei debiti che aveva. Ad agosto dopo lunga malattia è morto mio padre, lasciando due figli vivi (oltre alla figlia premorta.) Il suo testamento riguarda solo una parte dei suoi beni (eredi siamo solo i figli viventi, essendo la figlia morta già stata soddisfatta). I miei dubbi riguardano il ruolo di mio padre nell'eredità di mia sorella, di cui comunque non ha mai avuto disponibilità, vivendo lei in un'altra città. La rinuncia all'eredità di mia sorella da parte dei suoi figli ha implicato automaticamente l'accettazione tacita di mio padre? E di conseguenza avendo noi accettato tacitamente la sua eredità, ereditiamo anche in debiti di mia sorella?

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Buongiorno,
le successioni ereditarie sono due.
Il problema riguarda quella di Sua sorella, morta ab intestato e lasciando a sè superstiti i figli (mi sembra di capire che il coniuge non ci sia).
In tal caso, rinunciata l'eredità da parte dei due figli, la stessa si è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata nel caso di mancanza dei figli medesimi (art. 522 c.c.), ovvero i genitori di Sua sorella e Voi fratelli (art. 571 c.c.).
Non essendo nel possesso dei beni ereditari, ed escludendo abbiate posto in essere comportamenti tali da tradursi in una accettazione tacita dell'eredità, al momento siete semplicemente "chiamati".
Morto Suo padre (mi sembra di capire che Sua madre non ci sia), Lei e Sua sorella siete subentrati per rappresentazione nel luogo e nel grado del Vostro ascendente (art. 467 c.c.).
In buona sostanza, ad oggi Lei e Sua sorella siete chiamati all'eredità di Vostra sorella (anche per la quota che sarebbe spettata a Vostro padre) e potete decidere liberamente di rinunciarvi.
Altro discorso va fatto riguardo alla successione testamentaria nel patrimonio di Suo padre.
I figli di Sua sorella potrebbero infatti pretendere che sia devoluta in loro favore la quota di legittima spettante alla madre premorta, nel caso in cui quanto ricevuto in vita sia stato di valore inferiore.
Se vuole, resto a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e per approfondire come si accerta l'eventuale lesione della quota di legittima, non essendo argomento che piò spiegarsi rapidamente per iscritto.
Saluti cordiali.
Avv. Agata Cavallo

Avvocate Agata Cavallo e Alessandra Terzini Avvocato a Lodi

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Buongiorno,
la prima risposta è negativa.
La seconda risposta è di conseguenza anch'essa negativa.
Nel caso in cui i due figli di sua sorella avessero a loro volta dei figli, questi dovrebbero rinunciare all'eredità a loro volta.
Cordialmente

Avv. Luigi Cardillo Avvocato a Agrate Brianza

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Buongiorno,
le rispondo facendo riferimento a quanto prevede il codice civile all'art. 479cc.
Vostro padre - chiamato all'eredità di vostra sorella- è morto senza averla accettata e ciò determina che Il diritto di accettare l'eredità (della sorella) si sia trasmesso a voi.
Voi avete il diritto di rinunciare a detta eredità (quella della sorella, prima defunta) e di accettare quella del papà (trasmittente). Non è invece possibile fare il contrario.
Quanto al testamento redatto da vostro padre ben può essere che esso riguardi solo una parte dei suoi beni, ma questo dovrebbe comportare che per quelli non ricompresi (nel testamento) si apra la successione legittima.
Se desidera un parere più esauriente può contattarmi ai recapiti indicati nel mio profilo.
La saluto cordialmente
Lidia Mussi

Avv. Lidia Mussi Avvocato a Albese con Cassano

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Buonasera,
La rinuncia all’eredità da parte dei figli non comporta accettazione tacita in capo a suo padre.
Se non è vostra intenzione accettare l’eredità di vostra sorella, lei e suo fratello dovreste procedere a rinunciare all’eredità di vostra sorella, per voi stessi e quali eredi di vostro padre.
La rinuncia si può fare presso il Tribunale competente oppure presso un notaio, il quale, sulla base del vostro caso specifico, vi potrà predisporre l’atto idoneo.
A margine segnalo come il testamento non possa disporre dell’intera eredità residua e rilevo criticità sulla “soddisfazione” di vostra sorella (nel caso peggiore i suoi figli, vostri nipoti, potrebbero essere chiamati all’eredità di vostro padre).
Rimango a vostra disposizione.
Avv. Daiana Melano

Avv. Daiana Melano Avvocato a Torino

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