Riparazione di struttura condominiale abusiva

Inviata da Pietro. 29 dic 2018 Diritto condominiale

Sotto un palazzo fondato su pilastri-palafitte in cemento armato a mezza costa sul fianco di una collina in città, vengono eseguiti – un decennio dopo la costruzione – lavori di rettifica del pendio per realizzare ex novo un piano-terra da adibire ad uso servizi. Per formare il pavimento del nuovo piano viene fatta una gettata di cemento in modo artigianale, senza progetto, dagli stessi condomini, che evidentemente sono del mestiere. Vengono ricavate delle cantine che restano di proprietà della maggioranza dei condomini, mentre la minoranza ne ha solo l’uso. Dopo vent’anni i condomini minoritari usucapiscono le rispettive cantine. Cambiano le proprietà e dopo altri due decenni un nuovo condòmino scopre una crepa nel muro della propria cantina, da cui deduce un cedimento del pavimento e pretende il rifacimento di tutto il piano cantine a spese del Condominio.
Ora, se il piano cantine è stato realizzato abusivamente, e comunque il suo pavimento non è mai stato posto fra le parti comuni, mi immagino che non possa neanche esserne richiesta la bonifica a spese del Condominio. Per impedire che il Condominio debba provvedere al ripristino-rifacimento del pavimento dello scantinato, è necessario denunciare il pregresso abuso edilizio?

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Se ho inteso bene la cantina è di proprietà esclusiva di ciascun condomino e quindi la manutenzione competerebbe al proprietario, la crepa andrà fatta comunque vedere ad un tecnico per determinarne la causa e l'effettiva necessità di un lavoro più importante e costoso come quello accennato.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile sig. Pietro
Nella quasi totalità dei casi, il proprietario è tenuto a sostenere le spese che riguardano la manutenzione straordinaria a differenza del conduttore che ha l'obbligo di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria.
Le potrà essere di ausilio, le norme sul condominio riportate nel codice civile, nonchè la legge sulle locazioni degli immobili urbani (Legge 392/78); inoltre la tabella di ripartizione spese concordata tra Confedilizia e SUNIA-SICET-UNIAT dell' aprile 2014 e la tabella integrativa elaborata dal SICET.
cordialmente
avv Francesco Colantonio

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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