Siamo una società di buttafuori che presta il suo servizio nelle discoteche. Un nostro dipendente durante una serata durante una rissa e stato colpito al volto con un bicchiere, perdendo l'uso dell'occhio. Un cliente mentre litigava ha buttato un bicchiere che ha raggiunto il buttafuori. Il ragazzo in quanto assunto regolarmente è stato risarcito dall'inail per il danno subito. In questo momento ha presentato ulteriore domanda di risarcimento da parte del datore di lavoro. E una cosa che puo fare? Preciso che il ragazzo era assunto, risarcito dal inail in base alle tabelle, adesso chiede 104.000 euro di ulteriore risarcimento.
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La rendita Inail non esclude certo il diritto del risarcimento del danno subito dal lavoratore per il danno subito che eccede quanto corrisposto dall'Inail (danno differenziale). Il principale responsabile (l'autore dell'aggressione) con ogni probabilità non sarà solvibile ma non è detto. Se il danneggiato ha chiesto il risarcimento al datore di lavoro lo avrà pur motivato ancorché sommariamente in qualche modo adducendo mancanze di sorta attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il punto è: come è stata motivata tale richiesta)? Evidentemente il tutto non può essere ridotto a "è una cosa che può fare?" e con queste sole i formazioni non è possibile darle una risposta adeguate. A disposizioni qualora volesse contattarmi personalmente per informazioni più dettagliate.
Avv. Matteo Rondina
Egregio Signor Santo Grano,
per una corretta valutazione sarebbe necessario avere altre informazioni nonchè avere conoscenza del contenuto della richiesta a Lei pervenuta.
Ad ogni modo per una risposta alla sua domanda in generale il risarcimento danni del datore di lavoro stante che l’assicurazione obbligatoria dell’INAIL opera a partire dal quarto giorno di inabilità temporanea lascia a carico del datore di lavoro l’indennizzo relativo ai primi tre giorni nonchè il risarcimento per i primi 6 (sei) punti percentuali del danno biologico.
Il datore di lavoro è tenuto comunque a versare il cosiddetto danno differenziale, ossia la parte di danno non coperta dall’INAIL fino al completo risarcimento del lavoratore ogni volta che sia accertata la mancata predisposizione delle necessarie misure previste dalla legge in materia di sicurezza e prevenzione.
Quindi sostanzialmente al datore di lavoro potrà essere richiesta:
l'inabilità temporanea dei primi tre giorni;
il danno biologico ovvero i primi sei punti percentuali;
il danno differenziale oltre la copertura massima INAIL .
Sono naturalmente a Sua disposizione per un approfondimento e per seguire la Sua posizione
Cordialmente
Egregio Signor Santo Grano,
per una corretta valutazione sarebbe necessario avere altre informazioni nonchè avere conoscenza del contenuto della richiesta a Lei pervenuta.
Ad ogni modo per una risposta alla sua domanda in generale il risarcimento danni del datore di lavoro stante che l’assicurazione obbligatoria dell’INAIL opera a partire dal quarto giorno di inabilità temporanea lascia a carico del datore di lavoro l’indennizzo relativo ai primi tre giorni nonchè il risarcimento per i primi 6 (sei) punti percentuali del danno biologico.
Il datore di lavoro è tenuto comunque a versare il cosiddetto danno differenziale, ossia la parte di danno non coperta dall’INAIL fino al completo risarcimento del lavoratore ogni volta che sia accertata la mancata predisposizione delle necessarie misure previste dalla legge in materia di sicurezza e prevenzione.
Quindi sostanzialmente al datore di lavoro potrà essere richiesta:
l'inabilità temporanea dei primi tre giorni;
il danno biologico ovvero i primi sei punti percentuali;
il danno differenziale oltre la copertura massima INAIL .
Sono naturalmente a Sua disposizione per un approfondimento e per seguire la Sua posizione.
Cordialmente