Ho esposto denuncia contro ignoti per un furto di denaro contante dal mio borsello, furto che ho subito durante il lavoro. Con me era presente un altro collega con cui lavoravo per la prima volta il quale ho dovuto citare come persona informata dei fatti in quanto unica altra persona presente nell'area. Nella denuncia non ho né accusato né diffamato il collega ma solo esposto fatti che sono accaduti fino al momento in cui mi sono accorto dell'ammanco. La ditta è stata messa al corrente di quanto mi è successo. Posso essere passibile di diffamazione o calunnia dal collega? Grazie
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Egregio Signor Mario, buongiorno.
Può stare assolutamente tranquillo. Se le cose stanno come da Lei chiaramente esposto, non rischia nulla, non avendo diffamato nessuno, né tantomeno avendo accusato il collega d'aver commesso un reato.
Tutto ciò che ha fatto è stato esporre i fatti, indicando il collega come persona informata degli stessi, in quanto presente al momento della consumazione del reato.
Ovviamente, una lettura del verbale di ricezione della querela permetterebbe un parere più approfondito sulla questione.
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Se lei ha riferito la verità, nulla rischia né sotto il profilo della calunnia (art. 368 c.p), né sotto quello della diffamazione (art. 595 c.p.).
Invero, nella denuncia lei porta a conoscenza dell’Autorità giudiziaria, o altra che a questa debba riferire, dei fatti nudi e crudi, per cui l’importante è che siano veri, spetta poi solo a al Magistrato stabile se sia stato commesso un reato, quale sia e chi l’abbia commesso.
Inoltre, la norma incriminatrice, essendo stata concepita per favorire la delazione, taccia del reato in argomento solo chi “… incolpa di reato taluno che egli sa innocente …”, cosicché vanno esenti da incriminazione anche tutte le situazione e le considerazioni in cui il denunciante si esprima in termini dubitativi, ameno che, appunto, si muova a denunciare qualcuno benché non sia a conoscenza di fatti neppure minimamente includenti la responsabilità dell’incolpato ovvero ne conosca altri che addirittura la escludano, ossia, in sostanza, che non abbia nessun motivo di pensare alla sua colpevolezza o sia certo della sua innocenza.
Quanto alla diffamazione il discorso è analogo, giacché, quando si verte in materia di esposti, querele, denunce o, comunque, in esposizioni di fatti rivolte alle Autorità pubbliche competenti a riceverli, l’ipotesi diffamatoria è concepibile solo ove i fatti stessi siano non solo idonei a ledere l’altrui reputazione, ma pure effettivamente non conformi al vero.
Ribadisco, quindi, che, se come riferito, lei si è limitato a riferire fatti veri, non ha nulla da temere.
Gent.mo sig. Mario,
Da quanto scrive, non sembrano esserci i presupposti per nessuno dei due reati. La denuncia è stata fatta contro ignoti e si è limitato ad esporre i fatti così come sono avvenuti indicando semplicemente la presenza del collega, che può essere considerato persona informata dei fatti.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Avv. F.C. (foro di Roma)
Egregio Signore,
a mio parere il fatto stesso che la denuncia sia stata presentata contro ignoti esclude la sussistenza del reato di calunnia, in quanto requisito di fattispecie dell'art. 368 c.p. é accusare qualcuno di un reato sapendolo innocente o simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato. E ciò non é avvenuto. Stando a quanto riferisce, e con riserva di leggere il contenuto della querela, credo di poter escludere anche la sussistenza del reato di diffamazione, stante l'indicazione del Suo collega solo come persona informata dei fatti.
Per essere condannato per calunnia è necessario il doppio dolo: volontà di accusare una specifica persona quale autore di un reato; piena consapevolezza che tale persone è innocente.-
Nel caso di specie lei non accusa nessuno; né è pienamente consapevole che il suo collega è innocente. Con assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.-
Circa la diffamazione, dalla sua descrizione non evinco forme dirette di lesione all'onore ed alla reputazione del suo collega, atteso il carattere dubitativo utilizzato circa un suo possibile coinvolgimento nella vicenda. Carattere dubitativo che, ove riportato nella denunzia - querela da Lei sporta, esclude la componente dolosa. Per altro il fatto risulterebbe scriminato dall'art. 51 c.p. avendo Lei esercitato un diritto: denunzia - querela di un fatto reato di cui è risultata vittima, con piana e specifica descrizione degli accadimenti caduti sotto la sua diretta percezione. Con esclusione dell'antigiuridicità del reato, ed assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero non costituisce reato.-
Sono a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.-
Cordiali saluti.-
Avv. Carlo Monaco
Buonasera Signor Mario.
Commette reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa.
Commette, invece, reato di calunnia (art. 368 c.p.) colui che, con denunzia, querela, richiesta o istanza (anche anonima o sotto falso nome) diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.
Se nella denuncia che ha sporto Lei si è limitato a descrivere gli eventi e a citare il collega come persona informata dei fatti, senza fare alcuna allusione e/o accusa, non sussistono gli estremi per cui possa essere passibile di diffamazione o calunnia.
In ogni caso, sarebbe necessario esaminare il documento.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buongiorno sig. Mario,
stia tranquillo. L'indicazione del collega come persona informata sui fatti e non come probabile sospettato la mette al riparo da possibili denunca da parte del collega alla sua persona.
Sarà eventualmente l'Autorità Giudiziaria a dover valutare, in base alle indagini, l'estraneità o meno del collega ai fatti da Ella denunciati.
In ogni caso una adeguata lettura del verbale di ricezione della querela orale ovvero del corpo dell'atto di denuncia querela potrebbe agevolare il legale a fornire una più esaustiva e completa risposta.
Cordiali saluti
Avv. Luigi A. Musumeci
Gentile signore,
essendo che la querela è stata fatta contro ignoti e indicando semplicemente il collega quale persona che potrebbe riferire su quanto accaduto, ritengo che non debba preoccuparsi riguardo a una possibile indagine per calunnia. Quanto a eventuale diffamazione sarebbe necessario, e opportuno, leggere il verbale di ricezione della querela per poter fare una valutazione in merito.
Distinti saluti,
Avv. Redjan Sako.
Buonasera sig. Mario,
per rispondere alla sua domanda è necessario verificare il contenuto della sua denuncia per capire se ci possono essere gli estremi della calunnia.
Le consiglio quindi di rivolgersi ad un legale di sua fiducia al fine di poter eventualmente risolvere in via bonaria la questione con il suo collega.
Cordiali saluti
avv. Federica Taiola